BANCO-STATO CORPORATIVO EUROPEO – FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ) – Domande frequenti sul banco-stato corporativo Ue

1. Che cos’e’  il corporativismo?

Nello storico suo discorso del 14 novembre 1933 al Consiglio nazionale delle Corporazioni, Benito Mussolini dichiarò: il corporativismo è l’economia disciplinata, e quindi anche controllata, perché non si può pensare a una disciplina che non abbia un controllo. Il corporativismo supera il socialismo e supera il liberismo; crea una nuova sintesi.

Non si deve credere quindi che il corporativismo sia soltanto l’insieme delle istituzioni che hanno il fine di regolare i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa è solo una parte del corporativismo.

Il corporativismo non regola solamente la questione sociale, ma è un nuovo sistema di organizzazione, di vita e di attività della collettività nazionale e dello Stato nel campo economico e politico.

Il corporativismo è un nuovo ordinamento dello Stato in cui tutte le forze politiche e tutti gli organi vengono fatti convergere verso il maggiore potenziamento e verso il massimo benessere della collettività, sulla base di un’unica sovranità: quella dello Stato (non del Popolo).

È una nuova organizzazione della nazione in cui le attività degli individui e dei gruppi sociali sono sempre subordinati ai superiori fini nazionali.

Lo Stato corporativo (o fascista) si chiama così non perché sia fondato soltanto sulle corporazioni, ma perché è uno Stato nel quale l’organizzazione, la vita e l’attività economica, sociale e politica sono fondate sul corporativismo.

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Corporativismo#Stato_corporativo ]

2. Che cos’e’  lo stato corporativo?

Negli U.s.a., il tentativo di introdurre lo Stato corporativo viene fatto risalire al National Industrial Recovery Act (N.I.R.A.) ed alla National Recovery Administration (N.R.A.), che aveva il compito di sovraintendere alla stesura delle norme di concorrenza leale. L’N.R.A. aveva sorprendenti affinità con il sistema fascista di organizzazione industriale in Italia, sebbene senza la brutalità e i metodi di stato di polizia di quest’ultimo.

L’N.R.A era sostanzialmente un sistema di pianificazione economica privata (autogoverno industriale), con supervisione governativa.

Il 27 maggio 1935 l’N.R.A. fu dichiarata incostituzionale dalla Corte suprema. Sostanzialmente, la stesura del codice sulle norme di concorrenza leale da parte della N.R.A. rappresentava una delega incostituzionale del potere legislativo in violazione della Commerce Clause.

Erra chi crede che “Stato corporativo” significhi soltanto Stato fondato sulle “Corporazioni”.

“Stato corporativo” e “Stato fascista” sono termini equivalenti, poiché, come disse Benito Mussolini: lo Stato fascista è corporativo, o non è fascista.

In Germania, lo stato corporativo e’ stato introdotto con l’emanazione della c.d. legge dei pieni poteri [ http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_dei_pieni_poteri ], che permise al Cancellire Adolf Hitler ed al suo gabinetto di promulgare leggi senza l’approvazione del Parlamento tedesco (Reichstag), concentrando di fatto nelle sue mani il potere legislativo e quello esecutivo.

In Italia, l’occasione per introdurre il corporativismo fu la “Carta del Lavoro”. Il testo fu approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927 e nonostante non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran Consiglio organo di Stato ma di partito, esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.

Lo stato corporativo (o fascista) europeo viene giuridicamente introdotto dal trattato di Lisbona, e precisamente dall’art. 352 del Trattato di Funzionamento dell’Unione europea (TFEU) che recita:

Articolo 352 (ex articolo 308 del TCE)
1. Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unione europea
.”

Tale articolato ripropone con distorsione internazionalistica la dottrina sui poteri implici di origine statunitense.

L’art. 352-TFEU istituisce non solo una competenza legislativa per l’Unione europea, ma allenta anche il principio dell’attribuzione specifica limitata. Infatti, secondo il paragrafo 1, un’atto legislativo dell’Unione nel quadro delle politiche definite dai trattati deve essere possibile anche in mancanza di una competenza concreta, se l’atto legislativo dell’Unione europea è necessario per realizzare uno degli obiettivi dei trattati (art. 352, paragrafo 1, TFUE).

Nel diritto previgente, l’art. 308-TCE (ex art. 235-CEE) appariva come come una “competenza di arrotondamento dei trattati” che consentiva un “perfezionamento immanente dei trattati” nel diritto dell’Unione “al di sotto della soglia della modifica formale dei trattati“.

Le modifiche effettuate dal Trattato di Lisbona impongono una nuova valutazione della disposizione.

L’art. 352 TFUE non è più limitato alla realizzazione degli obiettivi nell’ambito del mercato comune, riferendosi piuttosto al “quadro delle politiche definite dai trattati” (art. 352, paragrafo 1, TFUE), ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune (art. 352, paragrafo 4, TFUE).

Tale disposizione serve quasi nell’intero ambito di applicazione delle fonti primarie a creare una competenza che consente un’azione legislativa a livello europeo. Questa estensione dell’ambito di applicazione, rispetto all’ex art. 308-TCE, seppure compensata in parte da dispositivi di garanzia di norme procedurali, non contempla un’approvazione da parte degli Stati membri in armonia con le rispettive norme costituzionali, e tale preventiva approvazione non rientra tra i presupposti per l’entrata in vigore di un simile atto legilsativo.

La Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht), con la nota sentenza del 30 giugno 2009 sul trattato di Lisbona, ha dichiarato l’art. 352-TFUE di dubbia costituzionalità in quanto esso rappresenta una “delega in bianco” o una “cessione di competenza sulla competenza” vietata dalle norme costituzionali, segnatamente in violazione della sovranità popolare che resta originaria, assoluta, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile e del principio di diritto costituzionale riassunto nel brocardo latino delegata potestas non potest delegari.

In pratica la disciplina novellata dell’art. 352-TFEU in senso corporativo (o fascista) rende possibile modifiche sostanziali delle basi pattizie dell’Unione europea senza che vi partecipino in modo costitutivo, oltre ai poteri esecutivi degli Stati membri, anche organi legislativi.

Oggi, come allora, l’essenza (giuridica) dello Stato corporativo consiste quindi nel porre il potere legislativo al di fuori della portata delle cariche legittimamente elette a suffragio universale, per consegnarlo nelle mani di elitès minoritarie nominate e non elette.

Il diritto corporativo si annida quindi nei regolamenti comunitari e nelle sentenze della Corte di Giustizia europea, ed in genere tutti gli atti emanati dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea e dal Consiglio europeo in particolare, tra cui la Decisione 2011/199/UE che istituisce l’ESM.

Esempio nostrano, ancora piu’ recente, di diritto corporativo è il decreto del ministro dell’Economia e Finanze, Mario Monti, per l’applicazione dell’Imu sugli enti non commerciali, che il Consiglio di Stato ha bocciato proprio perche’ “non e’ demandato al Ministero – scrivono i giudici di Palazzo Spada – di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali.” Infatti tale competenza è del Parlamento, cioè l’organo legislativo previsto dalla Costituzione italiana.

[Cfr. http://www.polyarchy.org/basta/documenti/mussolini.1933.html ]

[Cfr. Corte costituzionale tedesca, sentenza del 30 giugno 2009 sul trattato di Lisbona, par. 325-328, traduzione italiana ]

[Cfr. Stato corporativo e corporativismo

3. Che cosa significa elitismo?

L’elitismo è una teoria politica basata sul principio minoritario, secondo cui il potere è sempre in mano ad una minoranza.

Il punto di forza dell’élite è nell’atomizzazione della massa.

Secondo l’elitismo la massa è confusa, dispersa, incapace di organizzarsi. Su questo caos si fonda la forza dell’élite, che è invece organizzata (solitamente in lobbies, think tanks o peggio decision tanks) e in questo modo ottiene e mantiene il suo potere.

C’è dunque una critica verso la democrazia, ma non è una critica che scaturisce da un giudizio di valore, bensì una critica quasi ontologica: la democrazia, semplicemente, non può esistere, poiché il popolo non ha le capacità di autogovernarsi e nel momento in cui si organizza esso porta automaticamente un’élite a prendere il potere. Si parla di a-democraticità dell’elitismo, non di anti-democraticità.

Per forza di cose, gli elitisti criticano anche la visione del liberismo basato sulla separazione dei poteri (appunto perché il potere è invece monopolizzato), e criticano il socialismo perché ritengono che la società – ben lungi dall’essere divisa in classi – sia frammentata e atomizzata.

La visione elitista si contrappone infine radicalmente a quella del pluralismo: quest’ultimo infatti ritiene che il potere sia largamente distribuito (e non monopolizzato) tra gruppi che si equilibrano (senza quindi formare élite).

http://it.wikipedia.org/wiki/Elitismo ]

4. Che cos’e’ il banco-stato?

Mentre un tempo esistevano le banche di Stato, che subivano la buona e la cattiva sorte dello Stato al cui interno erano collacate, oggi la questione si è capovolta.

Esistono banche talmente grandi c.d. banche “troppo grandi per fallire” (too-big-to-fail – TBTF oppure SIFI oppure G-SIFI), che non sono altro che banche universali sul modello tedesco che hanno raggiunto dimensioni talmente ciclopiche da occupare con i loro conglomerati finanziari le economie di intere nazioni e continenti.

Oggi con lo stato delle banche, sono gli Stati nazionali che subiscono la buona e la cattiva sorte delle banche occupanti.

Capita molto spesso che ci siano le c.d. porte girevoli (revolving doors) tra grandi banche universali e amministrazione dello Stato per cui i medesimi soggetti occupano a turno posizioni di vertice nelle istituzioni bancarie e poi ai vertici degli Stati nazionali.

Il centro degli interessi corporativi è rappresentato dalle banche centrali.

[Cfr. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2009/speech409.pdf ]

5. Qual’e’ la differenza fra un gruppo di pensiero (think tank) e un gruppo di decisione (decision tank)?

Un gruppo di pensiero è un organismo, un istituto, una società o un gruppo, tendenzialmente indipendente dalle forze politiche (anche se non mancano think tank governativi), che si occupa di analisi delle politiche pubbliche e quindi nei settori che vanno dalla politica sociale alla strategia politica, dall’economia alle scienze e la tecnologia, dalle politiche industriali o commerciali alle Consulenze militari.

Un think tank (un ente legale) diventa un decision tank (un ente illegale) quando un gruppo di persone non si limita a discutere e proporre soluzioni ai governanti, ma in “virtù” del fatto che uomini di potere (politici e/o burocrati) fanno parte di quel gruppo, prende delle decisioni (occulte) che vengono poi tradotte nelle sedi opportune in provvedimenti di legge, regolamentari od amministrativi .

Esempi ambigui (inquietanti per alcuni) di think tank sono:

[ http://en.wikipedia.org/wiki/Bruegel_(institution) ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Bilderberg ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Trilaterale ]

Il problema dei gruppi di decisione occulti, delle persone che vi fanno parte e delle loro cariche all’interno delle pubbliche amministrazioni e dei governi, è stato sollevato da diverse personalità politiche non allineate:

Nigel Farage (MEP) [ http://www.youtube.com/watch?v=oYk1bG0OTeU ];

Mario Borghezio (MEP) [ http://www.youtube.com/watch?v=O-ItxgltrLk ];

Patricia McKenna [ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2003-1370&language=IT ] [ http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2003-1370&language=IT ]

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Think_tank ]

6. Che cos’e’ il banco-stato corporativo Ue?

Il banco-stato corporativo Ue è un regime corporativo (o fascista) rappresentato dalle seguenti istituzioni:

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_europeo ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale_europea ]

Quelli sopra riportati, sono tutti organi legislativi nel loro campo d’azione. Nessun rappresentante di queste istituzioni è eletto direttamente da un corpo elettorale a suffragio universale. Tutti i componenti di queste istituzioni sono nominati, secondo meccanismi che risultano oscuri. Quasi la totalità dei componenti di questi istituzioni proviene o fa parte di un gruppo di pensiero o di decisione (occulto).

A dispetto di quanti ingenuamente credono, il Parlamento europeo, che è l’unica istituzione europea ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini, non è l’organo legislativo dell’Unione europea.

Esso è un organo preminentemente consultivo e di controllo delle proposte di legge che vengono predisposte dalla Commissione e dal Consiglio. Di fatto, i suoi principali poteri si limitano: all’esercizio del controllo politico sull’operato della Commissione, all’esame delle proposte legislative della Commissione ed all’approvazione del bilancio annuale dell’Unione, insieme al Consiglio dell’Unione europea.

Quindi, come si può agevolmente riscontrare, nelle istituzioni dell’Unione europea di democrazia vera c’è ne ben poca!

Se esistesse un istituto come un referendum europeo, si potrebbe parlare di regime direttoriale europeo, ma siccome questo istituto in Europa non esiste, necessariamente bisogna parlare di regime corporativo (o fascista) europeo.

7. Come fa il banco-stato corporativo Ue ad opprimere le democrazie?

Attraverso l’emanazione del diritto corporativo, cioè uno pseudo-diritto travestito da diritto internazionale.

[Cfr. http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093256 ]

8. Quali rimedi legali esistono contro il banco-stato corporativo Ue e le sue pseudo-leggi?

Vi sono vari percorsi legali che possono essere adoperati, per invalidare pacificamente e legittimamente il diritto corporativo Ue, come la denuncia dei trattati internazionali istitutivi dell’unione europea e dell’euro per violazione del trattati ad opera di una delle parti come ad esempio la Grecia, per la sopravvenienza di una situazione che rende impossibile l’esecuzione come il finanziamento dei fondi salva-banche con risorse della fiscalità generale poste sulle spalle di ignari contribuenti, per il mutamento fondamentale delle circostanze che aveva condotto al trattato, quali ad esempio gli spread sui titoli di stato.

Altri rimedi si possono adoperare in sede giurisdizionale, eccependo ad esempio la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini, dettati in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, per disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana.

L’intero settore dei rapporti fra (pseudo) diritto europeo e diritto interno non è sottratto alla competenza della Corte Costituzionale italiana. La legge di esecuzione dei Trattati europei puo’ andar soggetta al sindacato della Corte, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nell’ipotesi contemplata, ormai palpabile, di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini, quali appunto i principi democratici, di legalità e la sovranità del Popolo. La Corte potrebbe essere, quindi, chiamata ad accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimosso alcuno dei limiti della sovranità statuale.

[Cfr.  http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101120858 ]

[Cfr.  http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0183s-73.html ] [ http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0170s-84.html ] [ http://www.dirittoeconomia.it/i_regolamenti_comunitari.htm ]

9. Cosa puo’ fare il singolo contro il banco-stato corporativo Ue?

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Bank_run ]

10. Quali interessi difende il banco-stato corporativo Ue contro famiglie, lavoratori e piccole imprese?

Esso vuole estendere o mantenere intatti i privilegi di legge accordati al sistema bancario nei corso dell’ultimo secolo, per il predominio (oligopolio) di pochi grandissimi e pericolosi attori, sul mercato del credito e della raccolta del risparmio presso il pubblico.

Attraverso il totale controllo della moneta, il banco-stato corporativo Ue si prefigge di manipolare ogni aspetto della vita quotidiana di famiglie ed imprese, finalizzato al mantenimento al potere delle èlites.

Di particolare interesse sono le conclusioni a cui sono giunti gli studiosi in ordine alla stabilità del sistema finanziario.

In pratica, gli studi matematici hanno dimostrato che gli aiuti e i privilegi (anche regolamentari) che lo Stato accorda al sistema bancario, per sostenerne redditività ed valore cartolare sulla falsa credenza di renderlo stabile, creano in verità oligopoli che non innovano le tecniche di intermediazione finanziaria, ma peggio sono lungi dal garantire la stabilità del sistema finanziario, ed anzi, a causa dell’azzardo morale questi aiuti e privilegi voluti dalla politica creano instabilità del sistema, impedendo i miglioramenti indotti dalla concorrenza.

[Cfr. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11295.pdf ]

11. Perche’ il banco-stato corporativo Ue oggi e’ vulnerabile?

Come si dice: “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”.

I briganti del XXI secolo (le grandi banche universali), dediti alle scorribande sui mercati di ogni angolo del globo ed alla finanza selvaggia e predatoria della cartolarizzazione dei mutui sub-prime, hanno creato – con la compiacenza dei regolatori (le banche centrali) – un sistema bancario occulto (fuori bilancio e fuori controllo), per lucrare oltre ogni limite della decenza umana, con leve finanziarie assurde, sulle spalle dell’economia reale (lavoratori e piccole imprese), credendo erroneamente di avere scaricato tutti i rischi di insolvenza (rischi di credito, di liquidità e di controparte) su ignari risparmiatori e blasonati creduloni investitori istituzionali.

Non è andata così. Il rischio fatto uscire con cura e sapiente tecnica dalla porta è rientrato improvvisamente ed inaspettatamente dalla finestra, ed i briganti, al posto del vil denaro di depositanti ed obbligazionisti, si sono ritrovati tra le mani montagne e montagne di carta straccia, creando incolmabili voragini nei loro bilanci.

Il denaro, quello vero, le grandi banche universali lo hanno delapidato ormai da un lustro, e per ristorare l’ammanco devono attingere alla fiscalità generale per parecchi anni, forse decenni, esponendo i loro “uomini migliori” alla bisogna. Da qui l’inizio della loro fine.

[Cfr. http://crisi-subprime.blogspot.it/2009/05/allorigine-della-crisi.html ]

12. Perchè dobbiamo distruggere il banco-stato corporativo Ue?

Il banco-stato corporativo Ue si prefigge di mantenere in vita, ad ogni costo, enormi conglomerati finanziari decotti che pur non essendo piu’ in grado di finanziare l’economia reale, rappresentano enormi centri di potere economico-finanziario e politico, in mano a pochi privilegiati (le élites).

L’unico modo che il banco-stato corporativo Ue ha per mantenere in vita questi conglomerati finanziari, e’ quello di gettare nella miseria un’intera generazione di cittadini, con alta disoccupazione (cioè bassi i salari) e difficoltà di credito alle imprese per gli investimenti.

Con imposte equivalenti a ciò che fu in Italia la tassa sul macinato, oggi l’I.M.U., si riduce la propensione al consumo delle famiglie. Con la regolazione stringente del credito alle imprese da parte del sistema bancario (Basilea 3) si riduce la propensione agli investimenti delle imprese.

La disoccupazione serve a mantenere alta l’offerta di lavoro e quindi bassi i salari. La politica economica di riduzione dei consumi perseguita dalla tecnocrazia, previene il sorgere di focolai di inflazione, che diversamente sarebbero inevitabili, a causa delle inondazioni di liquidità effettuate dalla banche centrali nel sistema bancario, per impedirne l’insolvenza, e sostenerne redditività e valore cartolare.

In questo immenso mare di liquidità, attualmente inerte, anche un lieve aumento dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese produrrebbe fiammate di inflazione, e costringerebbe le banche centrali, da principio, ad aumentare i tassi di interesse, e poi ancora se ciò non fosse sufficiente, a drenare liquidità dal sistema finanziario, con le operazioni c.d. di mercato aperto.

Delle due l’una: o alta disoccupazione e bassi salari o la scomparsa dei conglomerati finanziari.

Le élites, ovviamente, hanno già deciso che la scomparsa dei conglomerati finanziari non giova all’utile del più forte.

[Per l’eccezione che conferma la regola cfr. http://www.dallasfed.org/assets/documents/fed/annual/2011/ar11.pdf ]

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