MERCATI E STRUMENTI FINANZIARI

1. ORIGINI STORICHE DELLA BORSA

Secondo alcuni la denominazione di “Borsa” – e la prima embrionale attivita’ di questi pubblici mercati – deriva dal nome di un’antica famiglia di banchieri fiamminghi, precisamente la famiglia di Bruges: Van der Borse, o der Burse, che aveva un palazzo, oggi ancora esistente, con tre borse scolpite sul frontale del suo portone, di fronte al quale si radunavano nel XVI sec. gli attori del mercato: mercanti, mediatori, banchieri ed orafi per condurre i loro affari.

Altri sostengono che lo stabile dei Van der Borse fosse in piu’ lontana origine un albergo, che alloggiasse mercanti e produttori stranieri di passaggio per intrecciare rapporti e relazioni commerciali.

Altri ancora fanno risalire l’origine delle Borse fino al “Collegio Mercatorum” del V sec. a.c. in relazione ad alcuni banchi di cambisti situati al lato nord del Foro romano o a frequestatissime riunioni mercantili nel Tempio di Delfo.

E’ un fatto innegabile che oggi piu’ un paese e’ prospero, civile e progredito, e piu’ le sue Borse Valori sono grandi, attive, movimentate e frequentate da un vasto pubblico: piu’ un paese e’ povero ed arretrato e piu’ le sue Borse sono misere, trascurate, o non esistono nemmeno.[1]

2. I TITOLI AZIONARI

Particelle portatrici di un effettivo diritto di proprieta’ sui beni, le azioni rappresentano – proporzionalmente e giuridicamente – il valore concreto ed omogeneo di aree e fabbricati civili, industriali e commerciali, di macchinari e robot, di pozzi minerari e dighe, di cavi e rotaie, di soleggiate zolle di bonifica.

Estesissimi e complessi beni di per se immobili ed indivisibili – con lo scambio delle azioni – acquistano la piu’ duttile ed efficace possibilita’ di movimento e trasferimento, di suddivisione e di propagazione.

3. I TITOLI OBBLIGAZIONARI

A differenza delle azioni, le obbligazioni non costituiscono titoli di comproprieta’ ma di credito. L’azionista e’ un socio, l’obbligazionista e’ un creditore.

Le obbligazioni non sono la rappresentazione frazionata di un patrimonio, ma di un debito contratto degli enti emittenti a scadenza piu’ o meno lunga. Danno diritto alla remunerazione del capitale prestato – espressa da un tasso di interesse – ed al suo rimborso alla scadenza.

4. I TITOLI DERIVATI

In finanza, un derivato e’ uno strumento finanziario o titolo la cui remunerazione dipende da un bene primario o fondamentale sottostante. Ad esempio, un contratto future sull’oro e’ uno strumento finanziario derivato perche’ il valore del contratto futures dipende dal valore del bene primario, in questo caso dal valore dell’oro che sottosta’ al contratto futures.

Un derivato finanziario dipende da un altro strumento finanziario o titolo sottostante. Cosi’ ad esempio il contratto futures sui Titoli di Stato e’ uno strumento finanziario derivato perche’ il suo valore dipende dal valore di un’altro strumento finanziario sottostante quali i Titoli di Stato. I derivati finanziari sono diventati di grande polarita’ ed hanno avuto una grande crescita’ per una varieta’ di ragioni: la complessita’ dei mercati, la speculazione, la gestione del rischio e l’efficienza degli scambi.

4.1 IL FORWARD (O CONTRATTO A TERMINE)

E’ un contratto a termine, cioe’ un contratto stipulato in un certo momento la cui esecuzione, secondo i termini dell’accordo, avviene solo in un momento successivo.

I contratti forwards stipulati in borsa hanno sempre ad oggetto lo scambio di un bene con un altro. Il prezzo e’ fissato all’inizio del contratto. Il pagamento e la consegna del bene avviene obbligatoriamente in un secondo momento. Ad esempio, i contratti forwards per l’acquisto di una certa quantita’ di valuta estera nel mercato dei cambi prevedono che al momento della stipula venga fissato il prezzo che dovra’ essere pagato al momento della consegna della valuta estera.

Mentre alcuni mercati a termine sono molto sviluppati ed hanno mercati futures altamente standardizzati, un contratto forwards puo’ essere unico, come nell’accordo tra due individui di consegnare un certo bene ad una certa data futura in cambio del pagamento di un prezzo che viene gia’ stabilito alla data della stipula del contratto.

Le origini dei contratti forwards non sono chiare, qualche autore ne’ ritrova tracce nell’Impero Romano ed anche nella Grecia classica. Forti evidenze suggeriscono che gli imperatori Romani abbiano introdotto i contratti a termine per fornire le popolazioni del loro grano Egiziano. Altri trovano le origine dei contratti a termine in India.

4.2 LE OPZIONI

L’opzione e’ una scelta. Nei mercati finanziari le opzioni sono un genere di contratto finanziario di tipo molto specifico. Ogni opzione puo’ essere un’opzione di acquisto (call option) o un’opzione di vendita (put option).

  • Il possessore di un’opzione di acquisto (call) ha il diritto (facolta’) di acquistare un determinato bene (sottostante) ad un prezzo specificato, e questo diritto termina ad una certa data.
  • Il possessore di un’opzione di vendita (put) ha il diritto di vendere il bene sottostante ad uno specifico prezzo, e questo diritto termina ad una certa data.

Per acquistare questi diritti, i possessori delle opzioni li comprano da intermediari pagando il prezzo, o premio, al venditore. Le opzioni sono emesse solo per comprare o vendere un bene sottostante, quindi per ogni possessore di un’opzione, c’e’ un venditore. Il venditore di un’opzione e’ anche definito sottoscrittore dell’opzione (option writer). Il venditore di un’opzione riceve dall’acquirente dell’opzione un pagamento. In cambio del pagamento ricevuto, il venditore dell’opzione conferisce all’acquirente dei diritti da esercitare entro una certa data. Con le opzioni call e put e con compratori e venditori sono possibili quattro posizioni di base.

Da notare che al possessore di un’opzione competono tutti i diritti (facolta’), mentre al venditore dell’opzione competono solo obbligazioni, in quanto assunte in cambio del pagamento di un premio.

Le opzioni possono avere come sottostante un bene fisico, ad esempio l’oro (option on a physical), oppure un contratto futures dell’oro (futures option). Analogamente nel mercato azionario le opzioni possono avere come sottostante l’indice azionario (option on a physical) oppure un contratto futures sull’indice azionario (future option).

4.3 IL FUTURE (O CONTRATTO A TERMINE STANDARDIZZATO)

Il contratto future e’ un tipo di contratto a termine con clausole altamente standardizzate e definite con grande attenzione. Come nei contratti forwards, un contratto future obbliga allo scambio di un determinato bene contro denaro ad una certa data futura, con il pagamento del bene che avviene ad una certa data futura.

  • L’ acquirente di un contratto future si obbliga a ricevere la consegna del bene ed a pagare per esso, mentre
  • il venditore di un contratto future promette di consegnare il bene ed accettare il pagamento.

Il prezzo del bene e’ determinato al momento della stipula del contratto.

E’ importante capire come i contratti futures differiscono dai contratti forwards:

  • i futures sono sempre trattati in mercati organizzati;
  • i futures sono altamente standardizzati, con la previsione della specifica quantita’ di un bene, della data di consegna ed di un predeterminato meccanismo di consegna;
  • l’esecuzione del contratto futures e’ sempre garantita da un organismo di compensazione (clearinghouse);
  • agli operatori in futures e’ sempre richiesta la costituzione di un margine (deposito in buona fede) per operare;
  • i mercati dei futures sono regolati da enti governativi, mentre i mercati dei contratti forwards in genere non hanno regolamentazione.

I mercati organizzati dei futures hanno avuto inizio a Chicago con l’apertura del “Chicago Board of Trade” nel 1848. Sino dal 1860, la struttura base dei contratti futures fu adottata da numerose altre borse negli Stati Uniti ed altrove.

4.4 LO SWAP

Lo swap e’ un contratto stipulato tra due o piu’ parti con lo scopo di scambiarsi una serie di flussi di cassa nell’arco di un dato periodo di tempo futuro.

Ad esempio, la parte A potrebbe accettare di pagare un tasso di interesse fisso su € 1 mln. ogni anno per cinque anni. In contropartita la parte B potrebbe accordarsi per pagare un interesse variabile su € 1 mln. ogni anno per cinque anni. Le parti che concordano uno swap sono dette “controparti“. I flussi di cassa che le controparti solitamente si scambiano attengono o al valore di strumenti di debito o al valore di valute estere. Il valore degli strumenti di debito o delle valute estere a cui attengono i flussi di cassa e’ detto “valore nozionale”.

Pertanto principalmente esistono due generi di contratti swaps:

  • Interest Rate Swaps (IRS), e
  • Currency Swaps.

Mentre i mercati dei futures e delle opzioni sono regolamentati e dominati da scambi gestiti da intemediari, ed i contratti restano altamente standardizzati e sono limitati a relativamente pochi beni, in larga parte gli swaps sfuggono a queste limitazioni e vengono scambiati in mercati non regolamentati (OTC  Over-The-Counter)

Gli swaps sono confezionati su misura secondo le esigenze delle controparti e sono piu’ adatti per soddisfare le loro specifiche esigenze, specialmente in un orizzonte temporale lungo, piuttosto che gli strumenti finanziari quotati che per loro natura hanno un orizzonte temporale breve. C’e’ inoltre da non sottovalutare che siccome questi contratti non sono scambiati su mercati regolamentati, i partecipanti possono godere di un’ampia riservatezza.

Le origini degli swaps risalgono alla fine degli anni ’70, quando gli intermediari in valute svilupparono i currency swaps come tecnica per eludere i controlli della Gran Bretagna sui movimenti di valuta estera. Il primo contratto di interest rate swap (IRS) risale al 1981 in un accordo tra la IBM e la Banca Mondiale (World Bank). [2]

NOTE

1. Egisto Ginella, Trattato di Borsa, X edizione 1985, Ed. Il Sole 24Ore

2. Robert W.Kolb – Futures, Options, & Swaps – Blackwell Business, 2000

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MANTENERE PRIVILEGI GRATUITI ALLE BANCHE E’ ANCORA POLITICAMENTE DESIDERABILE ?

ROMPERE IL MONOPOLIO DELLA FIDUCIA PER SCIOGLIERE LE BRIGLIA ALLO SVILUPPO DEL PAESE

E’ ancora politicamente desiderabile che lo stato supporti i profitti ed il valore cartolare (rectius: quotazione di borsa) delle banche, accordando loro privilegi gratuiti per il predominio nel mercato del credito e della raccolta del risparmio presso il pubblico? [0]

A questa domanda due studiosi dell’ Universita’ “Ca’ Foscari” di Venezia rispondono negativamente. [1]

Nelle conclusioni del loro studio dal titolo “Competizione bancaria e stabilita’ finanziaria: un’esposizione di equilibrio generale“, pongono in evidenza che i risultati teorici a cui sono pervenuti sono empiricamente rilevanti, confermando la correlazione positiva tra competizione bancaria e stabilita’ finanziaria che gia’ era emersa da numerosi studi.[2] [3] [4] [5]

Per la politica economica e finanziaria, i risultati dello studio offrono un’importante punto di vista riguardo alla questione se supportare i profitti delle banche con delle rendite (extra-profitti) – o, in un contesto dinamico, supportare il valore cartolare (quotazioni azionarie) delle banche – sia ancora un’opzione politicamente desiderabile.

Questo perche’ ancora oggi, una parte consistente della letteratura ed il dibattito politico, di fatto sostengono che la preservazione della profittabilita’ della banca, attraverso rendite (extra-profitti) che aumentino tale profittabilita’ – od il loro valore cartolare –  e’ desiderabile, per quanto cio’ possa indurre la banca ad assumere meno rischi.

Questo argomento a favore del sostegno della profittabilita’ della banca tuttavia ignora come queste rendite (extra-profitti) sono generate, o come sono utilizzate una volta che sono state garantite.

I risultati ottenuti dagli studiosi suggeriscono che il supporto alla profittabilita’ della banca (od al suo valore cartolare) con rendite (extra-profitti), che non dipendono da azioni della banca volte al miglioramento dell’efficienza, potrebbero essere ingiustificate. In particolare gli studiosi arguiscono che se le rendite (extra-profitti) maturano indipendentemente dall’impegno delle banche ad adottare “tecnologie” di intermediazione piu’ efficienti, ed in generale, ad offrire migliori servizi di intermediazione, allora le rendite (extra-profitti) sono sotto-ottimali e non garantiscono la stabilita’ del sistema bancario.

Alla luce di queste considerazioni, le pressioni competitive possono rappresentare un effettivo incentivo per le banche ad adottare “tecnologie” di intermediazione piu’ efficienti.

In un ambiente competitivo, le rendite per essere conseguite dovrebbero necessitare di investimenti in “tecnlogie” che forniscono alle banche un vantaggio competitivo nell’offrire i servizi di intermediazione, piuttosto che derivare da predominio di mercato goduto “gratuitamente”.

NOTE

0. Cfr. la norma di cui all’ art. 11, comma 2, D.Lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario T.U.B., per l’anacronostico privilegio di mercato che vieta, ai soggetti diversi dalle banche, la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Cfr. anche la norma di cui all’ art. 2483, comma 2, Codice Civile che blocca di fatto l’unica fonte diretta di finanziamento degli investimenti, da parte delle famiglie, alle piccole e medie imprese (PMI). In particolare, i titoli di debito delle piccole e medie imprese “possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale“. Tale norma crea di fatto un monopolio della fiducia a vantaggio del sistema bancario impedendo la dis-intermediazione del credito, quindi la nascita di mercati primari e secondari per tali titoli, ed in ultima analisi impedisce lo sviluppo del paese. Cosi’ l’ingannevole relazione al decreto legislativo di riforma al diritto societario: ” Importante è infine la disciplina, dettata in attuazione della lettera g), secondo comma, art. 3 della legge di delega (disciplinare condizioni e limiti per l’emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di capitale), in merito alla emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata. In proposito si è ricercato un equilibrio (evidentemente senza trovarlo) tra l’esigenza di rendere praticabile ed utile per le società a responsabilità limitata l’accesso a queste forme di finanziamento e quella di assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori. La soluzione elaborata al riguardo dall’art. 2483, sulla base delle indicazioni della legge di delega, è stata quella di consentire la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente ad investitori particolarmente qualificati ed in grado quindi di valutare effettivamente il merito del rischio; e di imporre, nel caso in cui i titoli vengono successivamente trasferiti, come può risultare economicamente necessario al fine di procacciarsi la provvista, a carico dei sottoscrittori stessi una garanzia ex lege per la solvenza della società sostanzialmente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito.”

Cfr. anche le operazioni della Bce denominate L.T.R.O. – Longer-Term Refinancing Operation con cui la banca centrale europea ha elargito alle banche circa 1 miliardi di euro, per tre anni, al tasso dell’1%. E’ noto che le banche con queste risorse monetarie hanno acquistato titoli di stato, a tassi ben superiori all’1%. Esse, grazie al loro status corporativo capitanato dalla banca centrale, hanno adottato rudimentali “tecnologie” di intermediazione garantendosi cosi’ gli extra-profitti a spese delle comunita’ dei lavoratori, che sono chiamate a pagare gli interessi sul debito pubblico con la fiscalita’ generale.

Per maggiori dettagli cfr. anche il video di Victoria Grant, sulla frode del sistema bancario.

1. Bank Competition and Financial Stability: A General Equilibrium Exposition, Gianni De Nicolò e Marcella Lucchetta, IMF Working Paper WP/11/295

2. Jayaratne and Strahan (1998) hanno trovato che alla deregolamentazione delle filiali corrisponde un deciso decremento delle perdite sui mutui.

3. Barth, Caprio and Levine (2004), Beck (2006a and 2006b), and Schaeck et al. (2009). Le barriere all’entrata nel mercato bancario ed all’attivita’ bancaria sono associate negativamente a certe misure di stabilita’ della banca.

4. Cetorelli and Gambera (2001) and Cetorelli and Strahan (2006). Le banche che dominano il mercato erigono importanti barriere finanziarie all’entrata per scoraggiare l’imprenditorialita’ nel settore del credito, conducendo al declino, nel lungo termine, le prospettive di crescita di un paese.

5. Lastly, Corbae and D’Erasmo (2011) hanno presentato uno studio quantitativo dettagliato dell’industria bancaria statunitense basato su una versione dinamica calibrata del modello di Boyd e De Nicolo’ (2005), riscontrando l’evidenza di un’associazione positiva tra competizione e stabilita’ finanziaria.

LA CORRELAZIONE TEMPORALE

E’ accaduto più volte che il pubblico sia stato sorpreso dal crollo clamoroso di grandi banche o dall’improvviso rovescio di fortuna di piccole banche locali. Questi avvenimenti provocano lunghe crisi del credito, che si ripercuotono sulla economia di tutto un paese e suscitano disagio in ogni categoria sociale.

In Italia sono rimaste memorabili le crisi bancarie del 1893, del 1921, del 1933 con la culminazione della creazione dell’IRI che disincagliò le banche mediante il soccorso straordinario dell’istituto di emissione (ndr. banca centrale).

L’analisi storica dei fatti ha documentato che siffatte crisi traggono origine da un errore di condotta in cui le banche incorrono con facilità quando sono lasciate libere di agire esclusivamente secondo il proprio discernimento. L’errore consiste nella illusione di potersi sottrarre alla rigorosa osservanza della correlazione temporale fra le operazioni di impiego e quelle di provvista. Le crisi sopraggiungono quando questa elementare norma di prudenza viene sistematicamente violata.

La storia dei crolli bancari è contrassegnata dall’errore ricorrente di investire i depositi a breve scadenza in operazioni di lunga scadenza.

Una lunga esperienza ha provato che le banche di deposito facilmente soggiaciono alla tentazione di trasformarsi in “banche d’affari”, che assumono con i propri clienti rischi incompatibili con la sicurezza a cui aspira chi deposita denaro in banca.

Giuseppe Di Nardi, 1957 )

LA BANCA DELLE BANCHE

Finché il credito bancario si limita a facilitare la redistribuzione del potere di acquisto da coloro che hanno risparmiato ed hanno accumulato moneta a coloro che, per una qualsiasi ragione hanno bisogno di acquistare in misura maggiore di quanto non consenta la quantità di moneta di cui dispongono in proprio, l’azione delle banche non intacca il valore o potere di acquisto della moneta.

Se però le banche si trovano nella necessità di ricorrere all’istituto di emissione (banca centrale, n.d.r.), perchè hanno bisogno di biglietti (banconote, n.d.r.) con i quali far fronte alle domande di rimborso dei depositi, vuol dire che esse restituiscono con quei biglietti somme di denaro che avrebbero già dovuto incassare da coloro ai quali hanno fatto prestiti.

Questo indizio rivela la mancata corrispondenza nel tempo fra la giacenza dei depositi e la durata delle operazioni di prestito delle banche. Se l’istituto di emissione aiuta le banche e concede ad esse nuovi prestiti di biglietti, esso determina una creazione di nuova moneta senza che vi sia stata una preventiva maggiore produzione di beni. In questo caso il credito bancario ha funzionato come stimolo all’aumento della emissione di moneta e allo svilimento del suo potere di acquisto.

E’ necessario dunque che il credito bancario sia limitato, per impedire che si svilisca il potere di acquisto della moneta, la cui stabilità è garanzia di giustizia distributiva non solo per chi risparmia, ma per la collettività tutta intera che esercita la sua attività economica nel tempo.

( Giuseppe Di Nardi, 1957 )

PERCHE’ LE BANCHE FALLISCONO ?

Perché le banche falliscono?

Molto semplicemente, perché sono sottocapitalizzate.

Quindi la vera domanda diventa: come fa una banca a depauperare il proprio capitale ?

I prestiti sono la principale risorsa nel bilancio di una banca, di conseguenza se questi vanno male hanno il principale impatto negativo sul capitale.

Il 97,5% delle 322 banche Usa che sono fallite tra il 2008 e il 2010 aveva problemi di qualità del credito nei trimestri che precedono la loro chiusura forzata. I crediti problematici sono la causa principale delle perdite delle banche attraverso una diminuzione del margine di interesse e un aumento di valore per perdite di provisioning.

Per le 322 banche fallite, i crediti problematici sono stati accumulati attraverso elevati livelli di crescita organica tali da sacrificare la qualità del credito, l’acquisto di partecipazioni in prestiti rischiosi, e l’avvio di prestiti in nuovi mercati.

Le banche fallite sviluppano anche concentrazioni di crediti nel settore degli immobili commerciali, verso imprese di costruzione e infrastrutture.

Il Texas Ratio ha un forte potere predittivo del fallimento di una banca, e una volta che una banca supera quota 100%, le opportunità di reinserimento sono un mero 5,06%.

Al di fuori del problema della qualità del credito, un’ulteriore causa di depauperamento del capitale, con conseguente chiusura, è rappresentata dalle perdite su titoli di investimento.

Ci sono stati tre esempi fondamentali di “fallimento degli utili“, cioè fallimenti di banche che mostravano qualità dei loro attivi nei trimestri che precedono il fallimento, per cui il capitale è evaporato unicamente a causa della loro perdite di gestione.

I fallimenti per carenza di liquidità, mentre sono presenti nel “settore bancario ombra”, sono abbastanza rari nel settore bancario, assicurato dalla garanzia sui depositi. I pochi esempi fallimenti per carenza di liquidità sono il risultato del regolamento che limita alle banche non ben capitalizzate di rinnovare gli investimenti dei depositi intermediati.

RIFERIMENTI

1. Why Do Banks Fail? Alex J. Cullen, 10/11/2011,  http://ssrn.com/abstract=1957843

LE VECCHIE TEORIE ECONOMICHE, QUELLE PRECEDENTI E LE ATTUALI SONO SCIENZA O FANTASCIENZA?

” Quando gli economisti guardano al ciclo economico sembrano piu’ simili a “santoni” che non a scienziati. Le loro teorie differiscono per ragioni che sembrano essere largamente storiche o incidentali. Sembra che ci siano pochi fatti dai quali uno possa derivare conclusioni definite.

Possiamo classificare le diverse correnti della “stregoneria” generalmente accettate come segue:
(A) la vecchia, o teorie keynesiane;
(B) la precedente, o teorie monetariste; e
(C) l’attuale, o teorie delle aspettative razionali. ”

Testo originale
Whan they look at business cycles, economists seems more like priest than scientists, Their theories differ fore reasons that seem to be largely historical or accidental. There seem to be few facts from which one can draw definite conclusions. We can classify the generally accepted branches of the church as follows:
(A) ancient, or the Keynesian theories;
(B) before, or the monetary theories; and
(C) current, or the rational expectations theories.

(Fisher Black, Financial Analyst Journal – FAJ, Nov-Dec 1981, pag.77)

 

LA CRISI FINANZIARIA DEI MUTUI SUB-PRIME: ALL’ORIGINE DELLA CRISI

Alan Geenspan, ex governatore della banca centrale statunitense, lo afferma chiaramente(1) : “… e’ stata l’eccessiva cartolarizzazione dei mutui sub-prime(2) a dare il via all’attuale crisi di solvibilita’ (delle banche, n.d.r.).”

Olivier Blanchard, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, precisa (3) “… la crisi … non e’ stata innescata dagli squilibri globali.”

Il sistema bancario per ottenere una remunerazione sempre maggiore del capitale investito – ragionando in ottica strategica di breve periodo ed utilizzando un’accresciuta leva finanziaria(4) – ha attuato con le cartolarizzazioni dei mutui (crediti) un modello di business che gli ha permesso di perseguire in ultima analisi due risultati, in concreta antitesi con il concetto stesso di banca:

  1. trasferire il rischio di credito(5) dalla banca ai risparmiatori;
  2. anticipare gli utili futuri incorporati nei contratti di mutuo(6).

Le banche hanno chiamato questo modello di business “originate-to-distribute-model”.(7)

Il sistema delle grandi banche universali, utilizzando quindi veicoli fuori bilancio(8), ha cosi’ creato un sistema bancario ombra, fuori controllo, allo scopo di accelerare la propria crescita economica, il fatturato e gli utili societari(9) a scapito di una sana e prudente gestione, degli interessi dei risparmiatori, del sistema economico e della collettivita’.

Il fallimento – originato dalla crisi dei mutui sub-prime – di questo sistema bancario in parte occulto, sulla base delle stime fatte dal Fondo Monetario Internazionale, tra perdite e svalutazioni degli attivi di bilancio delle banche costera’ $ 4,1 trillioni(10).

Una voragine pari al salario netto medio annuo di circa 200 milioni di italiani(11). La cifra colossale pesera’ numerosi anni sui bilanci delle famiglie, delle imprese e sulle sorti dell’economia mondiale in genere.

L’estrema gravita’ della situazione ha obbligato i governi del G20 ad intervenire prontamente in soccorso del sistema bancario mondiale per coprire le sue enormi perdite, attingendo alle risorse del debito pubblico, evitare il tracollo e stabilizzare cosi’ il sistema finanziario internazionale nel suo complesso(12).

Sulla base di autorevoli stime economiche(13), la crisi finanziaria procurera’ perdite, in termini di prodotto interno lordo (PIL), pari $ 4,7 trillioni negli anni 2008-2015. Essa inoltre ha prodotto una perdita della capitalizzazione di borsa dei corsi azionari, nel periodo dal luglio 2007 all’ottobre 2008, pari a $ 26,4 trillioni!

Questi sono gli effetti della crisi finanziaria dei mutui sub-prime che si dovranno lenire. I decisori, burocrati, giuristi ed economisti moderni dovranno invece trovare una risposta plausibile al fatto che sino a ieri gli enormi utili delle banche private sono rimasti privati, mentre oggi le perdite di quegli stessi soggetti privati vengono socializzate(14).

NOTE

(1) Alan Greenspan, Il Sole 24Ore, 14 maggio 2009, Dossier “Lezioni per il futuro”. Intervento tradotto da Fabio Galimberti.

(2) Money for Nothing and Checks for Free: Recent Developments in U.S. Subprime Mortgage Markets –  J.Kiff, P.Mills, IMF Working Paper, WP/07/188.

(3) Olivier Blanchard, Il Sole 24Ore, 21 giugno 2009 – Dossier “Lezioni per il futuro”. Intervento tradotto da Fabio Galimberti.

(4) Crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull’economia italiana Senato, 6^Finanze e Tesoro, XVI Leg., Indagini Conoscitive, 33^ seduta 21.10.08, Crisi Finanziaria, Audizione della Banca D’Italia

(5) Credit Risk Transfer Strategies of U.S. Commercial Banks: What Has Changed During the 2007-2009 Crisis? M.Badendo, B.Brunella, Credit Risk Transfer Practices in U.S. Commercial Banks, SSRN.

(6)  Tecnica dello sconto dei flussi di cassa, (discounted cash flow).

(7) Il modello originate-to-distribute (opposto al modello originate-to-hold) si e’ storicamente affermato negli USA, per iniziativa governativa. Negli anni trenta furono istituite agenzie federali il cui compito era quello di acquistare mutui e prestiti dalle banche, finanziando questi acquisti mediante emissione di obbligazioni. L’obiettivo era quello di favorire l’acquisto di abitazioni da parte delle famiglie meno abbienti. Nel 1938 furono istituite l’agenzia Fannie Mae e successivamente nel 1970 l’agenzia Freddie Mac. Entrambe le agenzie dopo essere state privatizzate sono tornate recentemente sotto il controllo federale a causa delle difficolta’ finanziarie innescate dalla crisi dei mutui sub-prime. A fine 2007 i titoli in circolazione legati ad operazioni di cartolarizzazione ($ 13 trilioni) rappresentavano il 42% del totale dei titoli obbligazionari in essere negli USA ed il 63% delle emissioni nell’anno. In un paese come gli USA, con bassissima propensione al risparmio delle famiglie, le cartolarizzazioni sono state la prima fonte di approvigionamento monetario del sistema bancario. I termini “originateto-distribute” e “originateto-hold” possono letteralmente tradursi rispettivamente in “dare origine (al credito/debito)-per-distribuirlo (fuori bilancio)” ed in “dare origine (al credito/debito)per-matenerlo (in bilancio)”.

(8)  SIV

(9) Bisogna guardarsi dal nostro sistema bancario ombra. Abbiamo un sistema bancario secreto costruito sui derivati e senza regole.  Bill Gross, Founder and Cio of Pimco, 28-11-2007, CNN.Money.

(10) IMF, Global Financial Stability Report, April 2009, Executive Summary.

(11) Dati OCSE: salario netto $ 21.374, Taxing Wages 2007/2008: 2008 Edition, OECD 2008.

(12) G20, Summit di Londra, 2 aprile 2009, Comunicato Finale.

(13) The Crisis: Basic Mechanisms, and Appropriate Policies. Olivier Blanchard, IMF Working Paper, WP/09/80.

(14) Secondo un documento del 26 maggio 2009, preparato dalla Commissione europea, dalla Bce e dagli Stati membri, i Governi europei hanno gia’ approvato € 3.611,5 miliardi di sovvenzioni per supportare il sistema bancario. Una cifra superiore ai PIL della Germania e dell’Italia messi insieme. (Cfr. Meera Louis, Bruxelles, 12/06/2009, Bloomberg.com ). Ecco l’elenco dei principali interventi, in miliardi di euro, che comprendono: ricapitalizzazioni delle banche, rilascio di garanzie, acquisto di attivita’ ed interventi di liquidita’  dei governi europei. United Kingdom 781.2 / Denmark 593.9 /Germany 554.2 /Ireland 384.5 / France 350.1 / Belgium 264.5 / Netherlands 246.1 / Austria 165 / Sweden 142 / Spain 130 /.

Copyright (c)2009 – Movimento per la liberalizzazione del mercato del credito.

STATO CORPORATIVO E CORPORATIVISMO

LA NATIONAL RECOVERY ADMINISTRATION (N.R.A.)

Negli U.s.a., il tentativo di introdurre lo Stato corporativo viene fatto risalire al National Industrial Recovery Act (N.I.R.A.) ed alla National Recovery Administration (N.R.A.), che aveva il compito di sovraintendere alla stesura delle norme di concorrenza leale. L’N.R.A. aveva sorprendenti affinità con il sistema fascista di organizzazione industriale in Italia, sebbene senza la brutalità e i metodi di stato di polizia (squadrismo) di quest’ultimo. L’N.R.A era sostanzialmente un sistema di pianificazione economica privata (autogoverno industriale), con supervisione governativa.[1]

Il 27 maggio 1935 l’N.R.A. fu dichiarata incostituzionale dalla Corte suprema. Sostanzialmente, la stesura del codice sulle “norme di concorrenza leale” da parte della N.R.A. rappresentava una delega incostituzionale del potere legislativo in violazione della Commerce Clause[2].

IL DECRETO DEI PIENI POTERI

In Germania, lo stato corporativo e’ stato introdotto con l’emanazione del c.d. decreto dei pieni poteri, che permise al Cancellire Adolf Hitler ed al suo gabinetto di promulgare leggi senza l’approvazione del Parlamento tedesco (Reichstag), concentrando di fatto nelle sue mani il potere legislativo e quello esecutivo.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI

In Italia, l’occasione per introdurre il corporativismo fu la “Carta del Lavoro”. Il testo fu approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927 e nonostante non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran Consiglio organo di Stato ma di partito, esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.

Nello storico suo discorso del 14 novembre 1933 al Consiglio Nazionale delle Corporazioni[3], Benito Mussolini dichiarò: “il corporativismo è l’economia disciplinata, e quindi anche controllata, perché non si può pensare a una disciplina che non abbia un controllo. Il corporativismo supera il socialismo e supera il liberismo; crea una nuova sintesi.”

Erra chi crede che “Stato corporativo” significhi soltanto Stato fondato sulle “Corporazioni”. “Stato corporativo” e “Stato fascista” sono termini equivalenti, poiché, come disse Benito Mussolini: “lo Stato fascista è corporativo, o non è fascista.

Non si deve credere quindi che il corporativismo sia soltanto l’insieme delle istituzioni che hanno il fine di regolare i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa è solo una parte del corporativismo. Il corporativismo non regola solamente la questione sociale, ma è un nuovo sistema di organizzazione, di vita e di attività della collettività nazionale e dello Stato nel campo economico e politico. Il corporativismo è un nuovo ordinamento dello Stato in cui tutte le forze politiche e tutti gli organi vengono fatti convergere verso il maggiore potenziamento e verso il massimo benessere della collettività, sulla base di un’unica sovranità: quella dello Stato (non del Popolo). È una nuova organizzazione della nazione in cui le attività degli individui e dei gruppi sociali sono sempre subordinati ai superiori fini nazionali.

In altri termini, lo Stato è corporativo (e quindi fascista) non solamente in campo economico, ma pure nel campo costituzionale, amministrativo e politico. Il concetto di “Stato corporativo” non è unicamente un concetto politico ma è altresì ed essenzialmente un CONCETTO GIURIDICO che riguarda la struttura dello Stato medesimo.

lo Stato corporativo o Stato fascista si chiama così non perché sia fondato soltanto sulle corporazioni (o sui fasci), ma perché è uno Stato nel quale l’organizzazione, la vita e l’attività economica, sociale e politica sono fondate sul corporativismo.[4]

Esempio nostrano, recentissimo, di pseudo-diritto corporativo è il decreto del ministro dell’Economia e Finanze, Mario Monti, per l’applicazione dell’Imu sugli enti non commerciali, che il Consiglio di Stato ha bocciato proprio perche’ “non e’ demandato al Ministero – scrivono i giudici di Palazzo Spada – di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali.” Infatti tale competenza è del Parlamento, cioè l’organo legislativo previsto dalla Costituzione italiana.

Altro esempio di pseudo-diritto corporativo nostrano è la “legge” elettorale c.d. porcellum. La Corte costituzionale italiana, con la nota sentenza 1/2014, ha dichiarato illegittima detta legge elettorale, tra le altre motivazioni, proprio perché non consente l’elezione diretta dei rappresentanti del Popolo nell’organo legislativo (Parlamento). Purtroppo la stessa sentenza (redattore di ultima istanza: Tesauro) si rivela contraddittoria laddove dice: “la decisione che si assume produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle ELEZIONI svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento ELETTO. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali. Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato [5], che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento.

In pratica, la Corte dice che la Repubblica si è trasformata in Stato corporativo con il porcellum, in cui i partiti sono divenuti corporazioni, ma per il principio di continuità dello Stato (corporativo), e cioè della continuità degli uomini, il novello fascismo può tranquillamente continuare ad operare, come se nulla fosse, attraverso il suo falsus procurator costituzionale, nominato e non eletto, in una sorta di “fascismo senza Mussolini”, che per di più si è pure premurato di ri-eleggere il vecchio Presidente, anziché eleggere il nuovo!

L’UNIONE EUROPEA E L’USO DISTORTO DELLA DOTTRINA DEI POTERI IMPLICITI

In Europa, lo stato corporativo (o fascista) viene giuridicamente introdotto dal trattato di Lisbona, precisamente con l’art. 352 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che recita:

Articolo 352 (ex articolo 308 del TCE)
1. Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unione europea
.”

Tale articolato ripropone con uso distorto in chiave internazionalistica la dottrina sui poteri implici dello Stato federale.

L’art. 352-TFUE istituisce non solo una competenza legislativa per l’Unione europea, ma allenta anche il (sacrosanto) principio dell’attribuzione specifica limitata. Infatti, secondo il paragrafo 1, un atto legislativo dell’Unione nel quadro delle politiche definite dai trattati deve essere possibile anche in mancanza di una competenza concreta, se l’atto legislativo dell’Unione europea è necessario per realizzare uno degli obiettivi dei trattati (art. 352, paragrafo 1, TFUE).

Nel diritto previgente, l’art. 308-TCE (ex art. 235-CEE) appariva come una “competenza di arrotondamento dei trattati” che consentiva un “perfezionamento immanente dei trattati” nel diritto dell’Unione “al di sotto della soglia della modifica formale dei trattati“.

Come noto, l’Unione europea è qualificata come Unione pattizia tra Stati che restano sovrani, è dotata di personalità giuridica ma è priva di sovranità originaria in quanto non esiste un “popolo europeo” ma un’unione di popoli. L’Unione esercita quindi poteri pubblici che le sono stati concessi, in condizioni di parità e reversibilità, dai c.d. “Signori dei trattati” (gli Stati nazionali) i quali hanno accettato con la ratifica del trattato internazionale (in Italia ad opera del Parlamento in altri Stati con referendum), di limitare le proprie competenze in favore dell’Unione, allo scopo di promuovere i commerci e mantenere la pace.

Tuttavia, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona all’art. 308-TCE (oggi art. 352-TFUE) hanno imposto alla Corte costituzionale tedesca una nuova valutazione della disposizione.

L’art. 352 TFUE difatti non è più limitato alla realizzazione degli obiettivi nell’ambito del mercato comune, riferendosi piuttosto al “quadro delle politiche definite dai trattati” (art. 352, paragrafo 1, TFUE), ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune (art. 352, paragrafo 4, TFUE).

Tale disposizione serve quasi, nell’intero ambito di applicazione delle fonti primarie, a creare una competenza (auto-legittimazione) che consente un’azione legislativa a livello europeo. Questa estensione dell’ambito di applicazione, rispetto all’ex art. 308-TCE, seppure compensata in parte da dispositivi di garanzia con norme procedurali, non contempla una preventiva approvazione da parte degli Stati membri in armonia con le rispettive norme costituzionali e tale preventiva approvazione non rientra nemmeno tra i presupposti per l’entrata in vigore di un eventuale atto legislativo adottato con riferimento all’art. 352-TFEU.

La Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht), con la nota sentenza del 30 giugno 2009 (par. 325-328) sul trattato di Lisbona, ha dichiarato l’art. 352-TFUE di dubbia costituzionalità in quanto esso rappresenta una “delega in bianco” (di autorità o poteri pubblici) o una “cessione di competenza sulla competenza” (cessione di sovranità) vietata dalle norme costituzionali. La sovranità popolare è infatti definita come originaria, assoluta, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile sicché il principio di diritto pubblico riassunto nel brocardo latino delegata potestas non potest delegari vieta la delega di sovranità (in latino potestas).

In pratica, la disciplina novellata dell’art. 352-TFUE in senso corporativo (o fascista) rende possibili modifiche sostanziali delle basi pattizie dell’Unione europea senza che vi partecipino in modo costitutivo, oltre ai poteri esecutivi degli Stati membri, anche organi legislativi.

I parassiti del principio di legalità, ed architetti dello pseudo-diritto corporativo, si annidano quindi nei regolamenti ed atti comunitari, nelle sentenze della Corte di Giustizia europea e negli atti emanati dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea, dal Consiglio europeo ed in generale nelle tecnocrazie sovranazionali che si arrogano poteri legislativi autoreferenziali.

Spesso gli organi di disinformazione e propaganda corporativa europea, parlano di “cessione della sovranità” o di “sovranità perduta” anziché di “concessione di autorità o poteri pubblici o competenze” confondendo ciò che attiene alla sovranità (potestas) – cioè alla legittimazione del potere (legislativo, amministrativo e giudiziario) che si realizza principalmente con l’esercizio del voto e che appartiene al Popolo – con l’esercizio (legittimo) di un’ autorità o potere pubblico o competenza (auctoritas) che compete invece allo Stato e si realizza attraverso le istituzioni (legislative, amministrative e giudiziarie) con le limitazioni previste dalla Costituzione (principio di legalità).

L’ideologia fascista difatti nega il principio della sovranità del popolo (potestas in populo, auctoritas in senato scriveva Cicerone, De Legibus 3, 28) ed afferma in vece il dogma della sovranità dello stato.

Uno tra i più autorevoli sociologi italiani non si è fatto remora di scrivere, non a torto, il libro intitolato: “Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa“, definendo come “autoritarismo emergenziale” l’usurpazione del potere esecutivo, regolamentare e di iniziativa legislativa in politica economica (e non solo monetaria) da parte delle banche centrali, fondato sulla disinformazione, sull’inganno, sulla menzogna circa le reali cause della crisi economica allo scopo, fin troppo evidente, di salvare se stesse ed il sistema autoreferente delle grandi banche universali sul modello tedesco.

LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Una riproposizione, in chiave post-moderna, del concetto giuridico del corporativismo in economia è rappresentato oggi in Italia dalle c.d autorità amministrative indipendenti, prima fra tutte, dalla Banca D’Italia. Anche queste autorità pubbliche tentano di auto-legittimarsi nell’esercizio del potere regolamentare sulla base di un uso distorto della dottrina dei poteri implici dello stato federale.

Già la denominazione è tutto un programma: autorità amministrative indipendenti. Verrebbe da chiedersi: “indipendenti da chi o da che cosa?”

L’idea scellerata è quella di replicare nei diversi settori economici (es. credito e risparmio, energia, telecomunicazioni, trasporti, lavori pubblici, mercati, assicurazioni, ecc.), ma non solo (si pensi al diritto alla riservatezza o al diritto di sciopero, alla concorrenza, alla corruzione), la tendenza espansiva dei poteri in atto per la corporazione del credito e della raccolta del risparmio, cioè della banca centrale.

L’obiettivo sarebbe quello di consolidare in capo a queste nuove corporazioni un potere regolamentare erga omnes (un autogoverno del settore economico o dei diritti e delle tutele) ovviamente giustificato e condito con la solita retorica propagandistica in ordine o alla “tutela del risparmio” o al “buon funzionamento del mercato” o alla “tutela del consumatore” o alla “tutela della concorrenza” o alla “tutela e salvaguardia dei beni pubblici”.

In realtà non si fà altro che riproporre la ricetta del corporativismo (o fascismo) e cioè l’auto-legittimazione del potere legislativo in capo a nominati (e non eletti) allo scopo di auto-tutelarsi ed agevolare gli interessi corporativi del settore a spese della collettività.

Secondo alcuni ciò non dovrebbe essere possibile [6] in quanto la Corte costituzionale (sentenza 300/2003) ha rigettato una lettura estensiva del potere di vigilanza di un’autorità pubblica, sino a ricomprendere il potere regolamentare.

BCE, COMMISSIONE EUROPEA E CONSIGLIO EUROPEO

La questione del corporativismo giuridico nelle istituzioni europee, Banca Centrale Europea, Commissione europea e Consiglio europeo, è ben riassunto (nei suoi effetti concreti e tangibili in spregio della sovranità popolare) nel testo della interpellanza n. 09.3256 del 20 marzo 2009, al Consiglio federale svizzero e relativa risposta del 3 marzo 2010. [7] [8]

Alcuni giuristi hanno descritto molto chiaramente il meccanismo con cui le térmiti ed i tarli del pseudo-diritto corporativo travestito da diritto sovranazionale od internazionale infestano le costituzioni liberali e democratiche degli Stati sovrani. [9] [10]

BUROCRAZIA, TECNOCRAZIA, CORPORATIVISMO E TOTALITARISMO

La premessa della tecnocrazia è la trasformazione del Popolo in massa. La conseguenza della tecnocrazia è il totalitarismo, cioè l’assorbimento totale e finale della società da parte di uno Stato. Elemento essenziale di questa trasformazione è l’autoreferenza dello Stato, che non trova più legittimazione nel Popolo ma in se stesso e quindi nella élite dominante. [11]

AUCTORITAS (IMPERIUM) ET POTESTAS

Il concetto di Sovranità (potestas) che sembrava fissato in forma definitiva dalla Rivoluzione francese del 1789, con l’avvento degli organismi sovranazionali, ed in particolare dell’Unione europea (UE), viene fatto nuovamente oggetto di una totale revisione nonostante le recenti esperienze nefaste dei fascismi e totalitarismi del XX secolo.

Il concetto di Sovranità non è presente nel pensiero greco. Alla domanda a chi appartiene il potere nella Grecia antica viene risposto che il potere appartiene naturalmente a chi è più idoneo. Per Trasimaco il più idoneo è il più forte, per Socrate il più idoneo è il più sapiente.[12] Aristotele trasse la conclusione e giunse ad affermare che il potere secondo natura appartiene alle leggi fondate sulla ragione e che i magistrati hanno soltanto la facoltà di adeguarle alla varietà del reale. L’identità tra governanti e sapienti deveva portare al governo dei filosofi.

I Romani erano troppo realisti per un governo dei filosofi e troppo dinamici per proclamare il dominio statico delle leggi secondo natura, sicché introdussero il concetto della collettività. Si giunse così alla definizione di Cicerone per cui la Sovranità spetta al popolo mentre l’autorità al senato.[13] Lo stesso Ottaviano Augusto col principato, dopo la restaurazione della legalità, afferma di non aver mai prevalso per potestas, ma di essere stato superiore a tutti in auctoritas.[14]

L’impero romano tramandò per secoli con la Lex regia il principio giuridico esposto da Cicerone, anche se già all’inizio del III secolo, al tempo di Ulpiano[14bis], non aveva più alcun riscontro reale, ma solo un valore ideologico-legittimante senza efficacia pratica. Era un espediente utile per rafforzare l’autocrazia dell’imperatore.

Nel medioevo dopo la caduta dell’impero romano, nella grande rissa che si scatenò in Europa, tutti pretesero di possedere ed esercitare legalmente l’autorità. Nel V secolo, Papa Gelasio I ridefinì il dualismo nel medioevo cristiano ponendo l’auctoritas in capo al pontefice e la potestas in capo all’imperatore.[15]

Nel VI secolo l’imperatore Giustiniano afferma con la costituzione Deo auctore di avere ricevuto (derivazione diretta) il potere imperiale da Dio.[15bis]

Nel 1075, Papa Gregorio VII negava con il Dictatus papae il primato del regnante sul pontefice e si iniziava così fra le due autorità la lotta per ottenere la plenitudo potestatis ossia la supremitas.

Se la Chiesa vantava la propria supremitas sullo Stato [16], all’autorità dell’impero si sottraevano i re proclamandosi imperator in regno suo, mentre i signori feudali si facevano re nei propri castelli.

Nel XII secolo Federico Barbarossa preferì, per le proprie tendenze autocratiche, non utilizzare il precetto della Rex regia, ritenendo per la legittimazione del suo regno che il diritto divino, quello ereditario ed il consenso dei principi tedeschi fossero sufficienti a sostenere l’origine e la trasmissione del potere imperiale. Nella mentalità del Barbarossa la legittimazione del potere discendente direttamente da Dio escluse la possibilità dell’investitura (mediazione) popolare.[17]

Nel XIII secolo, Federico II (stupor mundis) muta radicalmente la situazione ed il richiamo esplicito alla Rex regia era posto in funzione dell’assolutismo contro le pretese della curia romana. L’intento era quello di porre radicalmente – nel senso che secondo Federico II la cessione della potestats da parte del popolo romano all’imperatore è definitiva ed irreversibile – l’autorità imperiale quale unica fonte di legittimazione dell’ordinamento giuridico.[17bis] Azzone nega che la potestas sia stata trasferita al principe in via definitiva.[18]

I sostenitori del papa videro inizialmente nella origine umana della legittimazione imperiale una prova dell’inferiorità dell’autorità imperiale rispetto a quella della Chiesa.[18bis] Ma ben presto i canonisti si accorsero che l’inferiorità si trasformava in indipendenza e si giunse ad accentrare nella Chiesa ogni potere di investitura.[19], [20], [21]

Il processo di accentramento del potere nella Chiesa giunse alla sua massima espressione ed al contempo alla sua definitiva sconfitta con Bonifacio VIII. “Io sono Cesare, Io imperatore” egli affermava.

Marsilio da Padova giunse alla prima teorizzazione dello Stato moderno elaborando il concetto della sovranità del popolo.

Nel XIV e XV secolo, il principio della Sovranità del popolo contenuto nella Lex regia divenne quindi per i sostenitori dell’impero il fondamento a favore dell’autonomia originaria dello Stato rispetto alla Chiesa.[22] Il polemista germanico Ludovico il Bavaro dichiarava nel 1338: Declaramus quod dignitas et potestas est immediate a Deo solo. Mentre i legisti italiani difendevano nell’imperatore l’ultimo residuo della tradizione romana e del suo diritto come potenza della ratio, i polemisti germanici volevano salvare l’imperatore piuttosto che il diritto naturale che esso rappresentava.

Nella pratica, col sistema dei principi elettori dell’imperatore, l’azione politica germanica giunse a sottrarre al popolo romano anche l’esercizio formale della potestas. I ghibellini germanici tuttavia non riuscirono ad opporre alla teocrazia papale una teocrazia imperiale e laica.

Nella contesa per ottenere la supremitas si vennero a definire anche i caratteri della Sovranità. Prima che Lorenzo Valla dimostrasse il falso storico della “donazione di Costantino”, i ghibellini con Dante Alighieri, nello sforzo di dimostrarne l’illegittimità della donazione, erano riusciti a sancire il carattere inalienabile della Sovranità.[23]

Nel XVII secolo l’assolutismo proclamò la Sovranità del capo dello Stato veramente suprema, ossia sciolta dalle leggi. L’ideologismo monarchico con Giacomo I d’Inghilterra proclamava: “Un vero re può conformarsi alla legge, ma nulla ve lo obbliga.”

Nel XVIII secolo Jean-Jacques Rousseau ritrasferì nel popolo la Sovranità che i re attribuivano a se stessi. Questa sovranità del popolo fu dichiarata una, inalienabile, imprescrittibile.

CONCLUSIONI

Oggi, come allora, l’essenza (giuridica) dello Stato corporativo (o fascista) consiste nel porre il potere legislativo al di fuori della portata dei rappresentanti del Popolo legittimamente eletti (e non nominati) a suffragio universale, per consegnarlo nelle mani di elitès minoritarie, nominate e non elette.

Il totem del corporativismo (o fascismo) europeo da idolatrare è l’euro, promosso (guarda caso) dal governo Prodi.

L’ideale di giustizia non può che essere l’utile del più forte, cioè l’utile dello Stato corporativo medesimo (Panunzio scriveva: lo Stato fascista è lo Stato forte).

Le corporazioni principali dello Stato fascista post-moderno – funzionali all’accentramento di ogni interesse e che siano in grado sorvegliare e controllare all’occorrenza ogni aspetto della vita degli individui, con privilegi tali da poter soggiogare i forti ed umiliare i deboli, come nei regimi totalitari – sono le banche centrali e le grandi banche universali. L’economia pianificata a proprio vantaggio garantisce loro prosperità indipendentemente dal ciclo economico.

Questo leviatano post-moderno (da cui tutto dipende e dove tutto finisce) che muove alla conquista degli Stati nazionali è stato partorito in Italia dal testo unico bancario (TUB) – promosso nel 1993 (guarda caso) dal governo Amato è entrato in vigore dal 1994 – ha la testa di banca centrale, le braccia e le gambe delle grandi banche universali.

Di fatto, le banche centrali attraverso l’allentamento quantitativo (c.d. QE quantitative easing), cioè mediante “operazioni di mercato aperto” con offerta illimitata di moneta, hanno usurpato le decisioni di politica economica che spettano ai Parlamenti nazionali. Attraverso queste “operazioni c.d. non convenzionali”, propinate dalla propaganda corporativa come decisioni di politica monetaria, in realtà la banca centrale provvede alla redistribuzione del reddito, a drenare cioè risorse dalle famiglie ed imprese verso il sistema bancario. Ciò si realizza attraverso il pagamento degli interessi sul debito pubblico, se non addirittura con salvataggi diretti delle banche posti a carico del debito pubblico stesso, come avvenuto negli Usa o nel Regno Unito. Questo sistema fascista scellerato di preservazione del potere, fondato sull’inganno ed utilizzato sin dal 2008 allo scopo di socializzare le perdite del sistema bancario deflagrato in seguito alla crisi dei mutui subprime, è stato messo in atto proprio per impedirne il fallimento e mantenerne intatta l’abnorme (e poco controllata) commistione di interessi economici e di potere politico tra grandi banche e governi. In breve il meccanismo della truffa è il seguente: le entrate fiscali degli Stati nazionali che derivano dalla riscossione delle imposte a carico di famiglie ed imprese sono messe al servizio del pagamento degli interessi sul debito pubblico; gli interessi sul debito pubblico sono in massima parte lucrati dal sistema bancario, senza che questo assuma alcun rischio; il sistema bancario acquista i titoli di stato con la moneta creata dal nulla dalla banca centrale, che viene messa disposizione delle banche senza condizioni di impiego, pressoché illimitatamente e gratuitamente. Questo meccanismo ovviamente non contempla l’esercizio del credito.

Il corporativismo cresce nutrendosi del lavoro altrui.

Lavoratori di tutto il mondo unitevi!

NOTE

1. Rondo Cameron – Larry Neal, Storia economica del mondo, II volume, Ed. Il Mulino, Bologna, 2002 ;

2. U.S. Constitution – Commerce Clause ;

3. Discorso di Benito Mussolini al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, 14 novembre 1933 ;

4.  Pietro Fedele, Grande Dizionario Enciclopedico – UTET

5. Francesca Pelini, Problematiche della continuità dello stato, Pisa, 2000

6. Poteri impliciti di Giuseppe Morbidelli. Notare l’uso del vocabolo “auctoritas” (autorità o potere pubblico o competenza) e non “potestas” (sovranità).

7. Parlamento svizzero, Interpellanza 09.3256 ;  Testo Depositato: A causa della competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali, sempre più frequentemente i diritti democratici del nostro Paese vengono scardinati. Spesso né il Parlamento né il popolo possono pronunciarsi a titolo preliminare su simili trattati. E tutto ciò nonostante il fatto che i trattati internazionali riducano notevolmente la capacità d’agire della Svizzera e impediscano l’applicazione del diritto interno. La conclusione di trattati internazionali indenunciabili incide profondamente e pericolosamente sui diritti del popolo svizzero, poiché determina in modo irreversibile il futuro del nostro Paese, il più delle volte senza alcuna legittimazione democratica. Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti: 1. Il Consiglio federale riconosce che la conclusione di trattati internazionali solleva problemi a livello democratico? 2. Come intende il Consiglio federale rafforzare i diritti del Parlamento e del popolo svizzero in questioni internazionali? 3. Sono già stati conclusi trattati internazionali indenunciabili? Se sì, quali? 4. Questi trattati sono davvero indenunciabili o esistono in ogni caso condizioni che consentono di disdirli?

8. L’iniziativa popolare “Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)”, depositata l’11 agosto 2009.

9. Profili problematici della cosiddetta illegittimità comunitaria di Salvatore Giacchetti.

10. Le térmiti comunitarie
ed i tarli dei trattati internazionali
di Giovanni Virga.

11. Goytisolo, apologeta del diritto naturale di Massimo Introvigne, 3 settembre 2011.

12. Confutazione di Trasimaco nelle Leggi di Platone.

13. Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit – Cicerone, De Legibus 3, 28.

14. Auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui – Ottaviano Augusto, Res Gestae.

14bis. Quod principis placuit, legis habet vigorem – Ulpiano, D. 1, 4, 1 pr.

15. Duo quippe sunt quibus regitur mundus, auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas – Gelasio I.

15bis. Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est – C. 1, 17, 1.

16. Iure regnum sacerdotio subiacebit, Onorio di Autun.

17. Considerazioni sulla ‘lex regia de imperio’ (secoli XI-XIII) – Berardo Pio, 2011.

[17bis]. De origine iuris (Melfi 1231). Nella costituzione l’imperatore ricorda il trasferimento del diritto di legiferare e del comando supremo (imperium) operato – una volta per tutte, s’intende – dai Quiriti in favore del principe mediante la Lex regia ed individua la ragione di tale translatio nella necessità di riunire nella stessa persona l’origine e la difesa della legge, in modo che alla giustizia non manchi la forza e alla forza non venga meno la guida della giustizia. (v. nota 17).

18. Dicitur enim traslata, id est concessa, non quod populus omnino a se abdicaverit eam – Azzone, Summa Codicis I, 14, 8.

18bis. L’imperatore legifera non come scelto da Dio ma come quello cui popolo hoc permissum estInrnerii Summa Codicis, I, 14, 3.

19. Potestas ab umana mente immediate provenit, licet Deo tamquam a causa remota – Marsilio da Padova.

20. Certum est reges potestatem suam accipere ab ecclesia – Tommaso Cantuariense.

21. Ecclesia romana, cuius est regna transferre et reges de sua sede deponere – El Alvario Pelagio.

22. Quis dedit populo romano potestatem eligendi imperatorem, nisi ipsum ius divinum et naturale? – Nicolò Cusano.

23. Constantinus alienare non poterat imperii dignitatem… si ergo alique dignitates per Constantinum essent alienate, scissa esset tunica inconsultis – Dante, De Monarchia, III

IL MOLTIPLICATORE MONETARIO ED IL CONTANTE EMIGRATO EXTRA UE

LA RISERVA OBBLIGATORIA (O FRAZIONARIA)

La quantita’ minima di riserve che le banche devono depositare presso la banca centrale (c.d. riserva obbligatoria) e’ stabilita dalla regolamentazione, sulla base degli obiettivi di “politica monetaria”, che per inciso dovrebbe essere un qualcosa di limitato rispetto alla “politica economica” [0].

Fino al 31 dicembre 2011,  l’aliquota di riserva obbligatoria (o frazionaria) era fissata in ragione del 2% [1]. Cio’ significava che per ogni 100 euro depositati su un conto corrente la banca doveva vincolare 2 euro presso la banca centrale.

IL MOLTIPLICATORE MONETARIO

Sicche’,  depositati 100 euro in moneta c.d. ad alto potenziale (es. contanti) su un conto corrente bancario della zona euro,  data un’aliquota del 2% di riserva obbligatoria (o frazionaria), il moltiplicatore monetario funziona cosi’: ( 100 / 0,02 ) = 5.000 euro di offerta di moneta c.d. bancaria (o scritturale).

Il sistema bancario europeo quindi a fronte di 100 euro depositati su un conto corrente di una qualsiasi banca del sistema puo’ generare fino a 5.000 euro di moneta bancaria (o scritturale), solitamente rappresentata da affidamenti di cassa, che possono essere utilizzati ad esempio da un correntista per l’emissione di assegni da addebitare sul conto corrente, senza avere la provvista, cioe’ andando “in rosso”.

Tanto per fare paragoni, la riserva obbligatoria cinese e’ del 21% [2]. Questo significa che per ogni 100 yuan depositati in contanti su un conto corrente bancario cinese si generano ( 100 / 0,21 ) = 476,19 yuan di moneta bancaria (o scritturale). Negli Stati uniti D’America la riserva obbligatoria e’ tarata sulla base dell’ammontare dei “Net transaction accounts”, che ne sono esenti fino a Usd 11,5 milioni; e’ del 3% da Usd 11,5 a 71 milioni; e’ del 10% oltre Usd 71 milioni [2bis].

Detto in breve quindi,  il moltiplicatore monetario:

– per l’euro e’ pari a ( 5.000 / 100 ) = 50 volte i depositi;

– per lo yuan e’ ( 476,19 / 100 ) = 4,76 volte i depositi.

Negli Stati Uniti D’America, per i conti sotto Usd 11,5 milioni, non esiste praticamente limite al moltiplicatore, per cui in linea teorica Usd 100 depositati in contanti possono divenire qualsiasi cifra in moneta bancaria, senza limiti.

In Italia, la riserva frazionaria raggiunse alla fine degli anni ottanta l’aliquota del 22,5% per poi discendere in vista del processo di unificazione monetaria europea [1]

LA MONETA BANCARIA E GLI INTERESSI

Come detto, 100 euro depositati su un conto corrente bancario della zona euro — grazie al moltiplicatore monetario di (1 / 0,02) = 50 volte — creano 5.000 euro di moneta bancaria (o scritturale). Un esempio di moneta scritturale e’ l’affidamento di cassa, moneta di conto cioe’ che puo’ essere utilizzata per l’emissione di assegni senza avere la provvista.

Su questa moneta bancaria (o scritturale) il sistema bancario applica mediamente un tasso di interesse alle imprese, diciamo dell’ 8%, che genera ricavi per ( 5.000 * 0,08 ) = 400 euro di interessi attivi, a livello di sistema [2ter].

DIMEZZAMENTO DELLA RISERVA OBBLIGATORIA DAL 1.1.2012

Ovviamente il ragionamento puo’ essere fatto anche all’inverso. Dato l’elevato moltiplicatore monetario (50 volte fino al 31 dicembre 2011) si puo’ ben capire quanto puo’ risultare deleterio ritirare i contanti dal conto, e quanto possa risultare pompato e fragile un sistema bancario con basse aliquote di riserva obbligatoria.

La novita’ assoluta e sconcertante consiste nel fatto che, dal 1 gennaio 2012, l’aliquota della riserva obbligatoria e’ stata dimezzata dal 2% al 1%[3], portando il moltiplicatore monetario da ( 1 / 0,02 ) = 50 volte a ( 1 / 0,01 ) = 100 volte. Ai piu’ la notizia, di portata direi storica per il mondo della finanza bancaria, sara’ sicuramente passata inosservata non essendo molti i banchieri in giro per il paese. Le stesse “Statistiche sulla riserva obbligatoria, alla TAVOLA 1.7a – 1.7b,  indicano comunque chiaramente il dimezzamento della “riserva dovuta”[4] dal 1 gennaio 2012.

Ritornando al moltiplicatore monetario, quindi ora ogni 100 euro depositati di “soldi veri” si creano ( 100 / 0,01 ) = 10.000 euro di moneta bancaria, o se preferite, di “prestiti” scritturali.

DOMANDE SENZA RISPOSTA

Forse qualche cittadino, rammentandosi delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine fatte dalla BCE alle banche (LTRO) [5] adesso vorra’ chiedere al sig. Draghi, a cosa sono serviti allora i 1.000 miliardi di euro prestati al sistema bancario per tre anni ? Chissa’ se rispondera: “bella domanda”.

Altri, magari imprenditori, vorranto invece chiedere al sig. Visco: “ma se i prestiti alle imprese non sono aumentati, dove e’ andata finire la moneta ad alto potenziale ? Chissa’ se anch’egli rispondera’:  “bella domanda”.

NOTE

0. Richard W Fisher: The limits of the powers of central banks

1.  Il moltiplicatore monetario – Ed. Simone Economia ; cfr. contributo video n.1

2. Reuters Italia, 30-11-2011 – Cina abbassa coefficiente riserva obbligatoria di 50 pb ;

2-bis. La riserva obbligatoria alla FED – Reserve Requirements ;  La riserva obbligatoria – Tabella dei Paesi ;

2-ter. cfr. contributo video n. 2 ;

3. Il Sole 24Ore, 9-12-2011 – Liquidità extra a favore delle banche ;

4. Bankitalia, 9-5-2012 – Bollettino Statistico – Supplemento Moneta e Banche ;

5. Le LTRO – Longer-Term Refinancing Operation della BCE ;

CONTRIBUTI VIDEO

1. Il moltiplicatore monetario

2. Victoria Grant (sottotitoli in italiano) – Public Banking Institute

COM’E’ VARIATA L’OFFERTA DI MONETA BANCARIA IN ITALIA DAL 1.1.2012 ?

Non e’ un calcolo poi cosi’ complicato, come potrebbe sembrare all’apparenza.

DATI

Aliquota di riserva obbligatoria al 31.12.2011: 2% ;
Aliquota di riserva obbligatoria dal 01.01.2012: 1% ;

Depositi bancari al dicembre 2011: € 1.257.748 milioni;
Depositi bancari al marzo 2012: € 1.276.096 milioni;

PIL 2010 dell’Italia (valore assoluto): € 1.221,16 miliardi.

CONTO “DELLA SERVA”

A. OFFERTA DI MONETA BANCARIA al 31/12/2011

[ € 1.257.748 milioni / 0,02 ] = € 62.887,40 MILIARDI DI EURO

ossia [ € 62.887,40 miliardi / € 1.221,16 ] = 51,5 volte il PIL(*) dell’Italia nell’anno 2010

B. OFFERTA DI MONETA BANCARIA al 31/03/2012

[ € 1.276.096 milioni / 0,01 ] = € 127.609,6 MILIARDI DI EURO

ossia [ € 127.609,6 miliardi / € 1.221,16 ] = 104,5 volte il PIL(*) dell’Italia nell’anno 2010

(*) Il PIL e’ la somma dei redditi (lavoro e capitale) dell’economia nazionale in un anno.

EPILOGO
Gli imprenditori ma soprattutto i pensionati italiani, specie quelli che percepiscono piu’ di 999,99 euro di pensione al mese, dovrebbero sapere che meno “soldi veri” (o banconote) ci sono in circolazione e piu’ si alza l’offerta di “moneta bancaria”.

E voi adesso penserete: “ma cosa centra tutto questo con la lotta al riciclaggio ?”

Bhe’, evidentemente NULLA!

CONTRIBUTI VIDEO

– Il moltiplicatore monetario ;

– Victoria Grant (sottotitoli in italiano) – Public banking