GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA 2015 (UNESCO)

GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA 2015 (UNESCO) – GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE 2015

Oggetto: La ratio sfida 2015: “scopri il corporativismo (o fascismo) che c’è (o NON c’è) in te!”

La presente per informare i lettori che in celebrazione della giornata mondiale della filosofia 2015, promossa dall’Unesco (3^ giovedì del mese di novembre di ogni anno), è stata indetta da filosofi in erba, italiani e stranieri emancipati: la RATIO SFIDA 2015, che assegna il titolo di “Master in Ratio 2015” e due onorevoli premi ai vincitori: pacca sulla spalla e pubblica lode.

La ratio sfida consiste nel dimostrare uno dei seguenti teoremi (la dimostrazione dell’uno esclude l’altro):

TEOREMA

<<Lo sfidante deve dimostrare, attraverso un breve (o comunque non prolisso) ragionamento logico-giuridico (sillogismo) che non sia contraddittorio dei principi giuridici fondamentali e universalmente condivisi della democrazia (libertà, uguaglianza e fraternità o solidarietà o cooperazione) scritti nella Costituzione della Repubblica italiana, che i seguenti atti:

1. “sentenza Van Gend & Loos” (Corte di giustizia, 1962);
2. “sentenza 14/1964” (Corte Costituzionale);
3. “sentenza 183/1973” (Corte Costituzionale);
4. “sentenza 170/1984” (Corte Costituzionale);
5. “sentenza 1/2014” (Corte Costituzionale);

da un punto di vista del significato ontologico, che essi propugnano, del “principio della Sovranità popolare” (Art. 1, c.2, Costituzione della Repubblica Italiana),

costituiscono (dimostrazione positiva)

ovvero,

NON costituiscono (dimostrazione negativa)

atti di “riorganizzazione del partito fascista” e di “apologia del fascismo”, secondo la definizione data dagli artt. 1 e 4, della L. 645/1952 (c.d. Legge Scelba), con espressa esclusione di qualsiasi riferimento/attinenza a manifestazioni di razzismo o di violenza>>.

 

ESEMPI DI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA UNIVERSALMENTE ACCETTATI E SCRITTI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Alcuni esempi di principi/precetti semplicemente scritti nella Costituzione che gli sfidanti possono utilizzare per la dimostrazione positiva o negativa del teorema:

1. la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;

2. l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;

3. la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere;

4. il voto è personale ed eguale, libero e segreto;

5. il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge;

6. la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto;

7. i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età;

8. la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni;

9. la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge;

10. le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso;

11. l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale;

12. è vietata sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista, ecc.

 

IPOTESI

Sotto sono riportate le asserzioni contenute negli atti che saranno prese in considerazione dagli sfidanti nella “RATIO SFIDA 2015″ per la dimostrazione positiva o negativa, ossia, occorre dimostrare se essi SONO ovvero NON SONO atti di “riorganizzazione del partito fascista” e di “apologia del fascismo“.

 

1. “sentenza Van Gend & Loos” (Corte di giustizia, 1962);

IN DIRITTO, B – NEL MERITO,

La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini.

 

2. “sentenza 14/1964” (Corte Costituzionale);

considerato in diritto, 6.

“…  é possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed é consentito darvi esecuzione con legge ordinaria...”

 

3. “sentenza 183/1973” (Corte Costituzionale);

considerato in diritto, 7.

Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, – non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari.

“Risponde altresì alla logica del sistema comunitario che i regolamenti della C.E.E., – semprechè abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive -, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti della Comunità, non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l’entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente.”

 

4. “sentenza 170/1984” (Corte Costituzionale);

considerato in diritto, 4.

La disciplina emanata mediante il regolamento della CEE é destinata ad operare, con caratteristica immediatezza, così nella nostra sfera territoriale, come in quella di ogni altro Stato membro; il sistema statuale, dal canto suo, si apre a questa normazione, lasciando che le regole in cui essa si concreta vigano nel territorio italiano, quali sono scaturite dagli organi competenti a produrle.

conderato in diritto, 5.

“Il giudice italiano accerta che la normativa scaturente da tale fonte regola il caso sottoposto al suo esame, e ne applica di conseguenza il disposto, con esclusivo riferimento al sistema dell’ente sovrannazionale: cioé al solo sistema che governa l’atto da applicare e di esso determina la capacità produttiva.

5. “sentenza 1/2014” (Corte Costituzionale o c.d. colpo di Stato post-moderno);

considerato in diritto, 7.

il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.”

 

TESI

COSA BISOGNA DIMOSTRARE PER VINCERE?

Per vincere, dato per comprovato che alla produzione degli atti hanno partecipato gruppi di persone non inferiore a cinque, gli sfidanti dovranno dimostrare, con metodologia logico-deduttiva (sillogismo) da principi giuridici di democrazia universalmente accettati e scritti, che i suddetti atti e specificamente le asserzioni in essi contenute come sopra riportate, in realtà:

1. perseguono (ovvero NON perseguono) finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista e/o

2. propugnano (ovvero NON propugnano) la soppressione delle libertà individuali garantite dalla costituzione e/o

3. denigrano (ovvero NON denigrano) la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza e/o

4. esaltano (ovvero NON esaltano) principi, fatti e metodi propri del disciolto partito fascista.

Gli ideatori del teorema oggetto della “ratio sfida 2015″ hanno verificato che i percorsi logico-deduttivi sia per la dimostrazione positiva sia per quella negativa, presentano lo stesso grado di difficoltà, salvo che un sillogismo di una delle due dimostrazioni è auto-referente, e quindi invalidante dell’una piuttosto che dell’altra dimostrazione.

 

COROLLARI DELLA DIMOSTRAZIONE POSITIVA

La eventuale dimostrazione positiva del teorema sopra riportato, la cui tesi è oggetto della “RATIO SFIDA 2015″, implica anche i seguenti corollari:

PRIMO – Violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica (Art. 135, Costituzione e Art. 5, L. 478/1946);

SECONDOUsurpazione di potere politico (Art. 287 c.p.);

TERZOAttentato contro i diritti politici del cittadino (Art. 294 c.p.);

QUARTOFalso ideologico in atti pubblici (Art. 479 c.p.).

I postulati della eventuale dimostrazione positiva del teorema, possono essere utilizzati dagli sfidanti per ‘illuminare’ il percorso logico-deduttivo, che porta alla soluzione positiva o negativa del teorema.

 

DURATA DELL’EVENTO

La ratio sfida 2015 è iniziata il giorno 22/11/2015 e terminerà il giorno di Pasqua 2016 presso il monumento noto come “La bocca della verità” in Roma, con la proclamazione del “master in ratio 2015“.

 

TESTO DELLA LEGGE SCELBA PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA RATIO SFIDA 2015: “SCOPRI IL FASCISMO CHE C’E’ (O CHE NON C’E’) IN TE!”

ARTICOLO 1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione , si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

ARTICOLO 4. Apologia del fascismo.
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 516 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 516 a euro 2.065 se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni.

 

APPENDICE

TRACCE PER LA TESI

1. Dante Alighieri, De Monarchia, Liber Terzius, X, 4-6;

Constantinus alienare non poterat imperii dignitatem… si ergo alique dignitates per Constantinum essent alienate, scissa esset tunica inconsultis. (Cfr. De Monarchia, iii, X, 4-6)

2. Atto costituzionale del 25 giugno 1793 e dichiarazione dei diritto dell’uomo e del cittadino. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Art. 25;

Art. 25 – La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

3. Corte Suprema degli Stati Uniti D’America, US Supreme Court, A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935);

U.S. Supreme Court

A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935)

A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States

No. 854  – Argued May 2, 3, 1935 – Decided May 27, 1935* – 295 U.S. 495

CERTIORARI TO THE CIRCUIT COURT OF APPEALS

FOR THE SECOND CIRCUIT

Syllabus

1. Extraordinary conditions, such as an economic crisis, may call for extraordinary remedies, but they cannot create or enlarge constitutional power. P. 295 U. S. 528.

2. Congress is not permitted by the Constitution to abdicate, or to transfer to others, the essential legislative functions with which it is vested. Art. I, § 1; Art. I, § 8, par. 18. Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U. S. 388. P. 295 U. S. 529.

4. Corte Costituzionale della Repubblica Democratica Tedesca (Bundesverfassungsgericht) del 30 giugno 2009, par. 325-328, 346-350.

334 Dalla continuità della sovranità popolare, radicata negli Stati membri, e dalla circostanza che gli Stati restano i signori dei trattati deriva – almeno fino alla solenne fondazione di uno Stato federale europeo che implichi la sostituzione del soggetto di legittimazione democratica, atto da compiersi in forma esplicita – che agli Stati membri non può essere sottratto il diritto di controllare il rispetto del programma di integrazione.

347 … In seguito alla realizzazione del principio della sovranità popolare in Europa, solo i popoli degli Stati membri possono disporre del proprio potere costituente e della sovranità dello Stato. Senza una volontà esplicitamente dichiarata dei popoli, gli organi eletti non sono autorizzati a creare, nei rispettivi spazi delle costituzioni nazionali, un nuovo soggetto di legittimazione, né a delegittimare quelli esistenti.

5. Assemblea Federale – Il Parlamento Svizzero, Interpellanza n. 09.3256 del 20/03/2009.

Testo depositato
A causa della competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali, sempre più frequentemente i diritti democratici del nostro Paese vengono scardinati. Spesso né il Parlamento né il popolo possono pronunciarsi a titolo preliminare su simili trattati. E tutto ciò nonostante il fatto che i trattati internazionali riducano notevolmente la capacità d’agire della Svizzera e impediscano l’applicazione del diritto interno. La conclusione di trattati internazionali indenunciabili incide profondamente e pericolosamente sui diritti del popolo svizzero, poiché determina in modo irreversibile il futuro del nostro Paese, il più delle volte senza alcuna legittimazione democratica.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale riconosce che la conclusione di trattati internazionali solleva problemi a livello democratico?

2. Come intende il Consiglio federale rafforzare i diritti del Parlamento e del popolo svizzero in questioni internazionali?

3. Sono già stati conclusi trattati internazionali indenunciabili? Se sì, quali?

4. Questi trattati sono davvero indenunciabili o esistono in ogni caso condizioni che consentono di disdirli?

Risposta

[…] Quantitativamente parlando, la categoria più importante di trattati indenunciabili e di durata indeterminata è quella dei trattati di delimitazione delle frontiere, che la Svizzera ha concluso con i suo Stati vicini. Questi trattati sono indenunciabili, in quanto le parti contraenti partono dal principio che le frontiere stabilite di comune accordo sono immutabili.

Indenunciabili sono pure considerati il patto dell’ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) e quello relativo ai diritti civici e politici (RS 0.103.2), approvati entrambi dall’Assemblea federale il 13 dicembre 1991 e già sottoposti al referendum facoltativo sui trattati internazionali, già previsto dalla vecchia Costituzione federale per i trattati di durata indeterminata e indenunciabili. […]

6. Problematiche della continuità dello Stato, Francesca Pelini.

La continuità (dello Stato, ndr) in sé e per sé non è un peccato contro natura o un demone da esorcizzare: è anzi un processo parzialmente inevitabile quando una catastrofe non scompagina del tutto un’ossatura amministrativa, e per quanto riguarda le persone è il frutto di un normale fenomeno di adeguamento alle circostanze, di trasformismo salvifico e talvolta di sincera resipiscenza. A renderla minacciosa e a tratti ‘sovversiva’ nell’Italia del dopoguerra, è un indurimento mal contrastato del nocciolo conservatore che essa reca sempre dentro di sé

Quel nocciolo avrebbe trasmesso al nascente stato democratico una classe dirigente profondamente collusa con il fascismo, eppure sfuggita alle larghe maglie dell’epurazione e sopravvissuta quasi integralmente nei propri posti di potere.

 

NOTE LEGALI

—-CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA RATIO SFIDA 2015—-
POSSONO PARTECIPARE ALLA RATIO SFIDA 2015 TUTTI COLORO CHE SONO IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE SECONDO LA LEGGE ITALIANA E QUINDI I MAGGIORENNI E GLI EMANCIPATI.

—-CHI NON PUO’ PARTECIPARE ALLA RATIO SFIDA 2015—-
PER OVVI MOTIVI DI CONFLITTO DI INTERESSI, NON POSSONO PARTECIPARE -NE’ DIRETTAMENTE NE’ PER INTERPOSTA PERSONA- COLORO I QUALI ESISTENTI IN VITA O LORO DISCENDENTI, HANNO PARTECIPATO CON IL LORO NOME ALLA FORMAZIONE DEI DOCUMENTI (C.D. SENTENZE) OGGETTO DELLA RATIO SFIDA 2015 CHE SONO SOTTO ELENCATI:

1. “sentenza Van Gend & Loos” (Corte di giustizia):
DONNER
DELVAOUX
ROSSI
RIESE
HAMMES
TRABUCCHI
LEOCOURT

2. “sentenza 14/1964” (Corte Costituzionale);
GASPARE AMBROSINI
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
ANTONINO PAPALDO
NICOLA JAEGER
GIOVANNI CASSANDRO
BIAGIO PETROCELLI
ANTONIO MANCA
ALDO SANDULLI
GIUSEPPE BRANCA
MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI
GIUSEPPE CHIARELLI
GIUSEPPE VERZÌ
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

3. “sentenza 183/1973” (Corte Costituzionale);
PAOLO BONIFACIO
Giuseppe VERZÌ
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Luigi OGGIONI
Angelo DE MARCO
Ercole ROCCHETTI
Enzo CAPALOZZA
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Vezio CRISAFULLI
Nicola REALE
Paolo ROSSI
Leonetto AMADEI
Giulio GIONFRIDA
Edoardo VOLTERRA
Guido ASTUTI

4. “sentenza 170/1984” (Corte Costituzionale);
Leopoldo ELIA
Antonino DE STEFANO
Guglielmo ROEHRSSEN
Oronzo REALE
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Alberto MALAGUGINI
Livio PALADIN
Arnaldo MACCARONE
Antonio LAPERGOLA
Virgilio ANDRIOLI
Giuseppe FERRARI
Francesco SAJA
Giovanni CONSO
Ettore GALLO
Aldo CORASANITI

5. “sentenza 1/2014” (Corte Costituzionale);
Gaetano SILVESTRI
Luigi MAZZELLA
Sabino CASSESE
Giuseppe TESAURO
Paolo Maria NAPOLITANO
Giuseppe FRIGO
Alessandro CRISCUOLO
Paolo GROSSI
Giorgio LATTANZI
Aldo CAROSI
Marta CARTABIA
Sergio MATTARELLA
Mario Rosario MORELLI
Giancarlo CORAGGIO
Giuliano AMATO

—-AVVERTENZA IN CASO DI DIMOSTRAZIONE POSITIVA—-
NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA LEGALITA’ ED IN VIRTU’ DEL LEGAME DI CUI ALL’ART. 1, COSTITUZIONE ITALIANA, NESSUN ESPONENTE DEL POPOLO – IN QUANTO APPUNTO LEGIBUS ALLIGATUM – POTRA’ – PER QUANTO POSSA RITENERSI LEGITTIMATO – APPLICARE IL PRINCIPIO GIURIDICO ROMANO ARCAICO DI DIRITTO PENALE, RIPORTATO ANCHE NELLA LEGGE DELLE XII TAVOLE, TAVOLA VIII, 21, E NOTO COME “SACER ESTO” E PERSEGUIRE IPSO IURE, CIOE’ SENZA L’INTERVENTO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA DELLO STATO, CON BATTUTE DI CACCIA ALL'”HOMO SACER“, ALCUNO DI COLORO CHE MATERIALMENTE HANNO TRADITO LA SOVRANITA’ POPOLARE PARTECIPANDO ALLA PRODUZIONE DEGLI ATTI SOPRA ELENCATI E CHE COSTITUISCONO LA BASE DELLA “RATIO SFIDA 2015”.

—-DISCLAIMER—-
A CAUSA DELLE GRAVISSIME CONSEGUENZE SUL PIANO POLITICO E GIURIDICO, CHE IMPLICA LA DIMOSTRAZIONE POSITIVA DEL TEOREMA, IL COMITATO PROMOTORE DELLA “RATIO SFIDA 2015″ NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ , DI ALCUN GENERE E TIPO, PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, CONNESSI O CONSEGUENTI CHE POSSANO DERIVARE A CHIUNQUE, PER DICHIARAZIONI, ATTI E/O AZIONI O QUANT’ALTRO, CONSEGUENTI DALLA DIMOSTRAZIONE APPUNTO POSITIVA DEL TEOREMA.

Con i migliori auspici per il vincitore dell’edizione 2015
Il Comitato Promotore “RATIO SFIDA 2015″

Per l’evento è stato richiesto il patrocinio della
– Presidenza delle Repubblica;
– Presidenza del Senato;
– Presidenza della Camera;
– Presidenza del Consiglio;
– Presidenza della Corte Costituzionale;
– Presidenza del Consiglio di Stato.

 

 

BANCO-STATO CORPORATIVO EUROPEO – FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ) – Domande frequenti sul banco-stato corporativo Ue

1. Che cos’e’  il corporativismo?

Nello storico suo discorso del 14 novembre 1933 al Consiglio nazionale delle Corporazioni, Benito Mussolini dichiarò: il corporativismo è l’economia disciplinata, e quindi anche controllata, perché non si può pensare a una disciplina che non abbia un controllo. Il corporativismo supera il socialismo e supera il liberismo; crea una nuova sintesi.

Non si deve credere quindi che il corporativismo sia soltanto l’insieme delle istituzioni che hanno il fine di regolare i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa è solo una parte del corporativismo.

Il corporativismo non regola solamente la questione sociale, ma è un nuovo sistema di organizzazione, di vita e di attività della collettività nazionale e dello Stato nel campo economico e politico.

Il corporativismo è un nuovo ordinamento dello Stato in cui tutte le forze politiche e tutti gli organi vengono fatti convergere verso il maggiore potenziamento e verso il massimo benessere della collettività, sulla base di un’unica sovranità: quella dello Stato (non del Popolo).

È una nuova organizzazione della nazione in cui le attività degli individui e dei gruppi sociali sono sempre subordinati ai superiori fini nazionali.

Lo Stato corporativo (o fascista) si chiama così non perché sia fondato soltanto sulle corporazioni, ma perché è uno Stato nel quale l’organizzazione, la vita e l’attività economica, sociale e politica sono fondate sul corporativismo.

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Corporativismo#Stato_corporativo ]

2. Che cos’e’  lo stato corporativo?

Negli U.s.a., il tentativo di introdurre lo Stato corporativo viene fatto risalire al National Industrial Recovery Act (N.I.R.A.) ed alla National Recovery Administration (N.R.A.), che aveva il compito di sovraintendere alla stesura delle norme di concorrenza leale. L’N.R.A. aveva sorprendenti affinità con il sistema fascista di organizzazione industriale in Italia, sebbene senza la brutalità e i metodi di stato di polizia di quest’ultimo.

L’N.R.A era sostanzialmente un sistema di pianificazione economica privata (autogoverno industriale), con supervisione governativa.

Il 27 maggio 1935 l’N.R.A. fu dichiarata incostituzionale dalla Corte suprema. Sostanzialmente, la stesura del codice sulle norme di concorrenza leale da parte della N.R.A. rappresentava una delega incostituzionale del potere legislativo in violazione della Commerce Clause.

Erra chi crede che “Stato corporativo” significhi soltanto Stato fondato sulle “Corporazioni”.

“Stato corporativo” e “Stato fascista” sono termini equivalenti, poiché, come disse Benito Mussolini: lo Stato fascista è corporativo, o non è fascista.

In Germania, lo stato corporativo e’ stato introdotto con l’emanazione della c.d. legge dei pieni poteri [ http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_dei_pieni_poteri ], che permise al Cancellire Adolf Hitler ed al suo gabinetto di promulgare leggi senza l’approvazione del Parlamento tedesco (Reichstag), concentrando di fatto nelle sue mani il potere legislativo e quello esecutivo.

In Italia, l’occasione per introdurre il corporativismo fu la “Carta del Lavoro”. Il testo fu approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927 e nonostante non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran Consiglio organo di Stato ma di partito, esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.

Lo stato corporativo (o fascista) europeo viene giuridicamente introdotto dal trattato di Lisbona, e precisamente dall’art. 352 del Trattato di Funzionamento dell’Unione europea (TFEU) che recita:

Articolo 352 (ex articolo 308 del TCE)
1. Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unione europea
.”

Tale articolato ripropone con distorsione internazionalistica la dottrina sui poteri implici di origine statunitense.

L’art. 352-TFEU istituisce non solo una competenza legislativa per l’Unione europea, ma allenta anche il principio dell’attribuzione specifica limitata. Infatti, secondo il paragrafo 1, un’atto legislativo dell’Unione nel quadro delle politiche definite dai trattati deve essere possibile anche in mancanza di una competenza concreta, se l’atto legislativo dell’Unione europea è necessario per realizzare uno degli obiettivi dei trattati (art. 352, paragrafo 1, TFUE).

Nel diritto previgente, l’art. 308-TCE (ex art. 235-CEE) appariva come come una “competenza di arrotondamento dei trattati” che consentiva un “perfezionamento immanente dei trattati” nel diritto dell’Unione “al di sotto della soglia della modifica formale dei trattati“.

Le modifiche effettuate dal Trattato di Lisbona impongono una nuova valutazione della disposizione.

L’art. 352 TFUE non è più limitato alla realizzazione degli obiettivi nell’ambito del mercato comune, riferendosi piuttosto al “quadro delle politiche definite dai trattati” (art. 352, paragrafo 1, TFUE), ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune (art. 352, paragrafo 4, TFUE).

Tale disposizione serve quasi nell’intero ambito di applicazione delle fonti primarie a creare una competenza che consente un’azione legislativa a livello europeo. Questa estensione dell’ambito di applicazione, rispetto all’ex art. 308-TCE, seppure compensata in parte da dispositivi di garanzia di norme procedurali, non contempla un’approvazione da parte degli Stati membri in armonia con le rispettive norme costituzionali, e tale preventiva approvazione non rientra tra i presupposti per l’entrata in vigore di un simile atto legilsativo.

La Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht), con la nota sentenza del 30 giugno 2009 sul trattato di Lisbona, ha dichiarato l’art. 352-TFUE di dubbia costituzionalità in quanto esso rappresenta una “delega in bianco” o una “cessione di competenza sulla competenza” vietata dalle norme costituzionali, segnatamente in violazione della sovranità popolare che resta originaria, assoluta, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile e del principio di diritto costituzionale riassunto nel brocardo latino delegata potestas non potest delegari.

In pratica la disciplina novellata dell’art. 352-TFEU in senso corporativo (o fascista) rende possibile modifiche sostanziali delle basi pattizie dell’Unione europea senza che vi partecipino in modo costitutivo, oltre ai poteri esecutivi degli Stati membri, anche organi legislativi.

Oggi, come allora, l’essenza (giuridica) dello Stato corporativo consiste quindi nel porre il potere legislativo al di fuori della portata delle cariche legittimamente elette a suffragio universale, per consegnarlo nelle mani di elitès minoritarie nominate e non elette.

Il diritto corporativo si annida quindi nei regolamenti comunitari e nelle sentenze della Corte di Giustizia europea, ed in genere tutti gli atti emanati dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea e dal Consiglio europeo in particolare, tra cui la Decisione 2011/199/UE che istituisce l’ESM.

Esempio nostrano, ancora piu’ recente, di diritto corporativo è il decreto del ministro dell’Economia e Finanze, Mario Monti, per l’applicazione dell’Imu sugli enti non commerciali, che il Consiglio di Stato ha bocciato proprio perche’ “non e’ demandato al Ministero – scrivono i giudici di Palazzo Spada – di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali.” Infatti tale competenza è del Parlamento, cioè l’organo legislativo previsto dalla Costituzione italiana.

[Cfr. http://www.polyarchy.org/basta/documenti/mussolini.1933.html ]

[Cfr. Corte costituzionale tedesca, sentenza del 30 giugno 2009 sul trattato di Lisbona, par. 325-328, traduzione italiana ]

[Cfr. Stato corporativo e corporativismo

3. Che cosa significa elitismo?

L’elitismo è una teoria politica basata sul principio minoritario, secondo cui il potere è sempre in mano ad una minoranza.

Il punto di forza dell’élite è nell’atomizzazione della massa.

Secondo l’elitismo la massa è confusa, dispersa, incapace di organizzarsi. Su questo caos si fonda la forza dell’élite, che è invece organizzata (solitamente in lobbies, think tanks o peggio decision tanks) e in questo modo ottiene e mantiene il suo potere.

C’è dunque una critica verso la democrazia, ma non è una critica che scaturisce da un giudizio di valore, bensì una critica quasi ontologica: la democrazia, semplicemente, non può esistere, poiché il popolo non ha le capacità di autogovernarsi e nel momento in cui si organizza esso porta automaticamente un’élite a prendere il potere. Si parla di a-democraticità dell’elitismo, non di anti-democraticità.

Per forza di cose, gli elitisti criticano anche la visione del liberismo basato sulla separazione dei poteri (appunto perché il potere è invece monopolizzato), e criticano il socialismo perché ritengono che la società – ben lungi dall’essere divisa in classi – sia frammentata e atomizzata.

La visione elitista si contrappone infine radicalmente a quella del pluralismo: quest’ultimo infatti ritiene che il potere sia largamente distribuito (e non monopolizzato) tra gruppi che si equilibrano (senza quindi formare élite).

http://it.wikipedia.org/wiki/Elitismo ]

4. Che cos’e’ il banco-stato?

Mentre un tempo esistevano le banche di Stato, che subivano la buona e la cattiva sorte dello Stato al cui interno erano collacate, oggi la questione si è capovolta.

Esistono banche talmente grandi c.d. banche “troppo grandi per fallire” (too-big-to-fail – TBTF oppure SIFI oppure G-SIFI), che non sono altro che banche universali sul modello tedesco che hanno raggiunto dimensioni talmente ciclopiche da occupare con i loro conglomerati finanziari le economie di intere nazioni e continenti.

Oggi con lo stato delle banche, sono gli Stati nazionali che subiscono la buona e la cattiva sorte delle banche occupanti.

Capita molto spesso che ci siano le c.d. porte girevoli (revolving doors) tra grandi banche universali e amministrazione dello Stato per cui i medesimi soggetti occupano a turno posizioni di vertice nelle istituzioni bancarie e poi ai vertici degli Stati nazionali.

Il centro degli interessi corporativi è rappresentato dalle banche centrali.

[Cfr. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2009/speech409.pdf ]

5. Qual’e’ la differenza fra un gruppo di pensiero (think tank) e un gruppo di decisione (decision tank)?

Un gruppo di pensiero è un organismo, un istituto, una società o un gruppo, tendenzialmente indipendente dalle forze politiche (anche se non mancano think tank governativi), che si occupa di analisi delle politiche pubbliche e quindi nei settori che vanno dalla politica sociale alla strategia politica, dall’economia alle scienze e la tecnologia, dalle politiche industriali o commerciali alle Consulenze militari.

Un think tank (un ente legale) diventa un decision tank (un ente illegale) quando un gruppo di persone non si limita a discutere e proporre soluzioni ai governanti, ma in “virtù” del fatto che uomini di potere (politici e/o burocrati) fanno parte di quel gruppo, prende delle decisioni (occulte) che vengono poi tradotte nelle sedi opportune in provvedimenti di legge, regolamentari od amministrativi .

Esempi ambigui (inquietanti per alcuni) di think tank sono:

[ http://en.wikipedia.org/wiki/Bruegel_(institution) ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Bilderberg ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Trilaterale ]

Il problema dei gruppi di decisione occulti, delle persone che vi fanno parte e delle loro cariche all’interno delle pubbliche amministrazioni e dei governi, è stato sollevato da diverse personalità politiche non allineate:

Nigel Farage (MEP) [ http://www.youtube.com/watch?v=oYk1bG0OTeU ];

Mario Borghezio (MEP) [ http://www.youtube.com/watch?v=O-ItxgltrLk ];

Patricia McKenna [ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2003-1370&language=IT ] [ http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2003-1370&language=IT ]

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Think_tank ]

6. Che cos’e’ il banco-stato corporativo Ue?

Il banco-stato corporativo Ue è un regime corporativo (o fascista) rappresentato dalle seguenti istituzioni:

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_europeo ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale_europea ]

Quelli sopra riportati, sono tutti organi legislativi nel loro campo d’azione. Nessun rappresentante di queste istituzioni è eletto direttamente da un corpo elettorale a suffragio universale. Tutti i componenti di queste istituzioni sono nominati, secondo meccanismi che risultano oscuri. Quasi la totalità dei componenti di questi istituzioni proviene o fa parte di un gruppo di pensiero o di decisione (occulto).

A dispetto di quanti ingenuamente credono, il Parlamento europeo, che è l’unica istituzione europea ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini, non è l’organo legislativo dell’Unione europea.

Esso è un organo preminentemente consultivo e di controllo delle proposte di legge che vengono predisposte dalla Commissione e dal Consiglio. Di fatto, i suoi principali poteri si limitano: all’esercizio del controllo politico sull’operato della Commissione, all’esame delle proposte legislative della Commissione ed all’approvazione del bilancio annuale dell’Unione, insieme al Consiglio dell’Unione europea.

Quindi, come si può agevolmente riscontrare, nelle istituzioni dell’Unione europea di democrazia vera c’è ne ben poca!

Se esistesse un istituto come un referendum europeo, si potrebbe parlare di regime direttoriale europeo, ma siccome questo istituto in Europa non esiste, necessariamente bisogna parlare di regime corporativo (o fascista) europeo.

7. Come fa il banco-stato corporativo Ue ad opprimere le democrazie?

Attraverso l’emanazione del diritto corporativo, cioè uno pseudo-diritto travestito da diritto internazionale.

[Cfr. http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093256 ]

8. Quali rimedi legali esistono contro il banco-stato corporativo Ue e le sue pseudo-leggi?

Vi sono vari percorsi legali che possono essere adoperati, per invalidare pacificamente e legittimamente il diritto corporativo Ue, come la denuncia dei trattati internazionali istitutivi dell’unione europea e dell’euro per violazione del trattati ad opera di una delle parti come ad esempio la Grecia, per la sopravvenienza di una situazione che rende impossibile l’esecuzione come il finanziamento dei fondi salva-banche con risorse della fiscalità generale poste sulle spalle di ignari contribuenti, per il mutamento fondamentale delle circostanze che aveva condotto al trattato, quali ad esempio gli spread sui titoli di stato.

Altri rimedi si possono adoperare in sede giurisdizionale, eccependo ad esempio la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini, dettati in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, per disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana.

L’intero settore dei rapporti fra (pseudo) diritto europeo e diritto interno non è sottratto alla competenza della Corte Costituzionale italiana. La legge di esecuzione dei Trattati europei puo’ andar soggetta al sindacato della Corte, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nell’ipotesi contemplata, ormai palpabile, di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini, quali appunto i principi democratici, di legalità e la sovranità del Popolo. La Corte potrebbe essere, quindi, chiamata ad accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimosso alcuno dei limiti della sovranità statuale.

[Cfr.  http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101120858 ]

[Cfr.  http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0183s-73.html ] [ http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0170s-84.html ] [ http://www.dirittoeconomia.it/i_regolamenti_comunitari.htm ]

9. Cosa puo’ fare il singolo contro il banco-stato corporativo Ue?

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Bank_run ]

10. Quali interessi difende il banco-stato corporativo Ue contro famiglie, lavoratori e piccole imprese?

Esso vuole estendere o mantenere intatti i privilegi di legge accordati al sistema bancario nei corso dell’ultimo secolo, per il predominio (oligopolio) di pochi grandissimi e pericolosi attori, sul mercato del credito e della raccolta del risparmio presso il pubblico.

Attraverso il totale controllo della moneta, il banco-stato corporativo Ue si prefigge di manipolare ogni aspetto della vita quotidiana di famiglie ed imprese, finalizzato al mantenimento al potere delle èlites.

Di particolare interesse sono le conclusioni a cui sono giunti gli studiosi in ordine alla stabilità del sistema finanziario.

In pratica, gli studi matematici hanno dimostrato che gli aiuti e i privilegi (anche regolamentari) che lo Stato accorda al sistema bancario, per sostenerne redditività ed valore cartolare sulla falsa credenza di renderlo stabile, creano in verità oligopoli che non innovano le tecniche di intermediazione finanziaria, ma peggio sono lungi dal garantire la stabilità del sistema finanziario, ed anzi, a causa dell’azzardo morale questi aiuti e privilegi voluti dalla politica creano instabilità del sistema, impedendo i miglioramenti indotti dalla concorrenza.

[Cfr. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11295.pdf ]

11. Perche’ il banco-stato corporativo Ue oggi e’ vulnerabile?

Come si dice: “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”.

I briganti del XXI secolo (le grandi banche universali), dediti alle scorribande sui mercati di ogni angolo del globo ed alla finanza selvaggia e predatoria della cartolarizzazione dei mutui sub-prime, hanno creato – con la compiacenza dei regolatori (le banche centrali) – un sistema bancario occulto (fuori bilancio e fuori controllo), per lucrare oltre ogni limite della decenza umana, con leve finanziarie assurde, sulle spalle dell’economia reale (lavoratori e piccole imprese), credendo erroneamente di avere scaricato tutti i rischi di insolvenza (rischi di credito, di liquidità e di controparte) su ignari risparmiatori e blasonati creduloni investitori istituzionali.

Non è andata così. Il rischio fatto uscire con cura e sapiente tecnica dalla porta è rientrato improvvisamente ed inaspettatamente dalla finestra, ed i briganti, al posto del vil denaro di depositanti ed obbligazionisti, si sono ritrovati tra le mani montagne e montagne di carta straccia, creando incolmabili voragini nei loro bilanci.

Il denaro, quello vero, le grandi banche universali lo hanno delapidato ormai da un lustro, e per ristorare l’ammanco devono attingere alla fiscalità generale per parecchi anni, forse decenni, esponendo i loro “uomini migliori” alla bisogna. Da qui l’inizio della loro fine.

[Cfr. http://crisi-subprime.blogspot.it/2009/05/allorigine-della-crisi.html ]

12. Perchè dobbiamo distruggere il banco-stato corporativo Ue?

Il banco-stato corporativo Ue si prefigge di mantenere in vita, ad ogni costo, enormi conglomerati finanziari decotti che pur non essendo piu’ in grado di finanziare l’economia reale, rappresentano enormi centri di potere economico-finanziario e politico, in mano a pochi privilegiati (le élites).

L’unico modo che il banco-stato corporativo Ue ha per mantenere in vita questi conglomerati finanziari, e’ quello di gettare nella miseria un’intera generazione di cittadini, con alta disoccupazione (cioè bassi i salari) e difficoltà di credito alle imprese per gli investimenti.

Con imposte equivalenti a ciò che fu in Italia la tassa sul macinato, oggi l’I.M.U., si riduce la propensione al consumo delle famiglie. Con la regolazione stringente del credito alle imprese da parte del sistema bancario (Basilea 3) si riduce la propensione agli investimenti delle imprese.

La disoccupazione serve a mantenere alta l’offerta di lavoro e quindi bassi i salari. La politica economica di riduzione dei consumi perseguita dalla tecnocrazia, previene il sorgere di focolai di inflazione, che diversamente sarebbero inevitabili, a causa delle inondazioni di liquidità effettuate dalla banche centrali nel sistema bancario, per impedirne l’insolvenza, e sostenerne redditività e valore cartolare.

In questo immenso mare di liquidità, attualmente inerte, anche un lieve aumento dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese produrrebbe fiammate di inflazione, e costringerebbe le banche centrali, da principio, ad aumentare i tassi di interesse, e poi ancora se ciò non fosse sufficiente, a drenare liquidità dal sistema finanziario, con le operazioni c.d. di mercato aperto.

Delle due l’una: o alta disoccupazione e bassi salari o la scomparsa dei conglomerati finanziari.

Le élites, ovviamente, hanno già deciso che la scomparsa dei conglomerati finanziari non giova all’utile del più forte.

[Per l’eccezione che conferma la regola cfr. http://www.dallasfed.org/assets/documents/fed/annual/2011/ar11.pdf ]

STATO CORPORATIVO E CORPORATIVISMO

LA NATIONAL RECOVERY ADMINISTRATION (N.R.A.)

Negli U.s.a., il tentativo di introdurre lo Stato corporativo viene fatto risalire al National Industrial Recovery Act (N.I.R.A.) ed alla National Recovery Administration (N.R.A.), che aveva il compito di sovraintendere alla stesura delle norme di concorrenza leale. L’N.R.A. aveva sorprendenti affinità con il sistema fascista di organizzazione industriale in Italia, sebbene senza la brutalità e i metodi di stato di polizia (squadrismo) di quest’ultimo. L’N.R.A era sostanzialmente un sistema di pianificazione economica privata (autogoverno industriale), con supervisione governativa.[1]

Il 27 maggio 1935 l’N.R.A. fu dichiarata incostituzionale dalla Corte suprema. Sostanzialmente, la stesura del codice sulle “norme di concorrenza leale” da parte della N.R.A. rappresentava una delega incostituzionale del potere legislativo in violazione della Commerce Clause[2].

IL DECRETO DEI PIENI POTERI

In Germania, lo stato corporativo e’ stato introdotto con l’emanazione del c.d. decreto dei pieni poteri, che permise al Cancellire Adolf Hitler ed al suo gabinetto di promulgare leggi senza l’approvazione del Parlamento tedesco (Reichstag), concentrando di fatto nelle sue mani il potere legislativo e quello esecutivo.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI

In Italia, l’occasione per introdurre il corporativismo fu la “Carta del Lavoro”. Il testo fu approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927 e nonostante non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran Consiglio organo di Stato ma di partito, esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.

Nello storico suo discorso del 14 novembre 1933 al Consiglio Nazionale delle Corporazioni[3], Benito Mussolini dichiarò: “il corporativismo è l’economia disciplinata, e quindi anche controllata, perché non si può pensare a una disciplina che non abbia un controllo. Il corporativismo supera il socialismo e supera il liberismo; crea una nuova sintesi.”

Erra chi crede che “Stato corporativo” significhi soltanto Stato fondato sulle “Corporazioni”. “Stato corporativo” e “Stato fascista” sono termini equivalenti, poiché, come disse Benito Mussolini: “lo Stato fascista è corporativo, o non è fascista.

Non si deve credere quindi che il corporativismo sia soltanto l’insieme delle istituzioni che hanno il fine di regolare i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa è solo una parte del corporativismo. Il corporativismo non regola solamente la questione sociale, ma è un nuovo sistema di organizzazione, di vita e di attività della collettività nazionale e dello Stato nel campo economico e politico. Il corporativismo è un nuovo ordinamento dello Stato in cui tutte le forze politiche e tutti gli organi vengono fatti convergere verso il maggiore potenziamento e verso il massimo benessere della collettività, sulla base di un’unica sovranità: quella dello Stato (non del Popolo). È una nuova organizzazione della nazione in cui le attività degli individui e dei gruppi sociali sono sempre subordinati ai superiori fini nazionali.

In altri termini, lo Stato è corporativo (e quindi fascista) non solamente in campo economico, ma pure nel campo costituzionale, amministrativo e politico. Il concetto di “Stato corporativo” non è unicamente un concetto politico ma è altresì ed essenzialmente un CONCETTO GIURIDICO che riguarda la struttura dello Stato medesimo.

lo Stato corporativo o Stato fascista si chiama così non perché sia fondato soltanto sulle corporazioni (o sui fasci), ma perché è uno Stato nel quale l’organizzazione, la vita e l’attività economica, sociale e politica sono fondate sul corporativismo.[4]

Esempio nostrano, recentissimo, di pseudo-diritto corporativo è il decreto del ministro dell’Economia e Finanze, Mario Monti, per l’applicazione dell’Imu sugli enti non commerciali, che il Consiglio di Stato ha bocciato proprio perche’ “non e’ demandato al Ministero – scrivono i giudici di Palazzo Spada – di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali.” Infatti tale competenza è del Parlamento, cioè l’organo legislativo previsto dalla Costituzione italiana.

Altro esempio di pseudo-diritto corporativo nostrano è la “legge” elettorale c.d. porcellum. La Corte costituzionale italiana, con la nota sentenza 1/2014, ha dichiarato illegittima detta legge elettorale, tra le altre motivazioni, proprio perché non consente l’elezione diretta dei rappresentanti del Popolo nell’organo legislativo (Parlamento). Purtroppo la stessa sentenza (redattore di ultima istanza: Tesauro) si rivela contraddittoria laddove dice: “la decisione che si assume produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle ELEZIONI svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento ELETTO. Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali. Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato [5], che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento.

In pratica, la Corte dice che la Repubblica si è trasformata in Stato corporativo con il porcellum, in cui i partiti sono divenuti corporazioni, ma per il principio di continuità dello Stato (corporativo), e cioè della continuità degli uomini, il novello fascismo può tranquillamente continuare ad operare, come se nulla fosse, attraverso il suo falsus procurator costituzionale, nominato e non eletto, in una sorta di “fascismo senza Mussolini”, che per di più si è pure premurato di ri-eleggere il vecchio Presidente, anziché eleggere il nuovo!

L’UNIONE EUROPEA E L’USO DISTORTO DELLA DOTTRINA DEI POTERI IMPLICITI

In Europa, lo stato corporativo (o fascista) viene giuridicamente introdotto dal trattato di Lisbona, precisamente con l’art. 352 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che recita:

Articolo 352 (ex articolo 308 del TCE)
1. Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unione europea
.”

Tale articolato ripropone con uso distorto in chiave internazionalistica la dottrina sui poteri implici dello Stato federale.

L’art. 352-TFUE istituisce non solo una competenza legislativa per l’Unione europea, ma allenta anche il (sacrosanto) principio dell’attribuzione specifica limitata. Infatti, secondo il paragrafo 1, un atto legislativo dell’Unione nel quadro delle politiche definite dai trattati deve essere possibile anche in mancanza di una competenza concreta, se l’atto legislativo dell’Unione europea è necessario per realizzare uno degli obiettivi dei trattati (art. 352, paragrafo 1, TFUE).

Nel diritto previgente, l’art. 308-TCE (ex art. 235-CEE) appariva come una “competenza di arrotondamento dei trattati” che consentiva un “perfezionamento immanente dei trattati” nel diritto dell’Unione “al di sotto della soglia della modifica formale dei trattati“.

Come noto, l’Unione europea è qualificata come Unione pattizia tra Stati che restano sovrani, è dotata di personalità giuridica ma è priva di sovranità originaria in quanto non esiste un “popolo europeo” ma un’unione di popoli. L’Unione esercita quindi poteri pubblici che le sono stati concessi, in condizioni di parità e reversibilità, dai c.d. “Signori dei trattati” (gli Stati nazionali) i quali hanno accettato con la ratifica del trattato internazionale (in Italia ad opera del Parlamento in altri Stati con referendum), di limitare le proprie competenze in favore dell’Unione, allo scopo di promuovere i commerci e mantenere la pace.

Tuttavia, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona all’art. 308-TCE (oggi art. 352-TFUE) hanno imposto alla Corte costituzionale tedesca una nuova valutazione della disposizione.

L’art. 352 TFUE difatti non è più limitato alla realizzazione degli obiettivi nell’ambito del mercato comune, riferendosi piuttosto al “quadro delle politiche definite dai trattati” (art. 352, paragrafo 1, TFUE), ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune (art. 352, paragrafo 4, TFUE).

Tale disposizione serve quasi, nell’intero ambito di applicazione delle fonti primarie, a creare una competenza (auto-legittimazione) che consente un’azione legislativa a livello europeo. Questa estensione dell’ambito di applicazione, rispetto all’ex art. 308-TCE, seppure compensata in parte da dispositivi di garanzia con norme procedurali, non contempla una preventiva approvazione da parte degli Stati membri in armonia con le rispettive norme costituzionali e tale preventiva approvazione non rientra nemmeno tra i presupposti per l’entrata in vigore di un eventuale atto legislativo adottato con riferimento all’art. 352-TFEU.

La Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht), con la nota sentenza del 30 giugno 2009 (par. 325-328) sul trattato di Lisbona, ha dichiarato l’art. 352-TFUE di dubbia costituzionalità in quanto esso rappresenta una “delega in bianco” (di autorità o poteri pubblici) o una “cessione di competenza sulla competenza” (cessione di sovranità) vietata dalle norme costituzionali. La sovranità popolare è infatti definita come originaria, assoluta, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile sicché il principio di diritto pubblico riassunto nel brocardo latino delegata potestas non potest delegari vieta la delega di sovranità (in latino potestas).

In pratica, la disciplina novellata dell’art. 352-TFUE in senso corporativo (o fascista) rende possibili modifiche sostanziali delle basi pattizie dell’Unione europea senza che vi partecipino in modo costitutivo, oltre ai poteri esecutivi degli Stati membri, anche organi legislativi.

I parassiti del principio di legalità, ed architetti dello pseudo-diritto corporativo, si annidano quindi nei regolamenti ed atti comunitari, nelle sentenze della Corte di Giustizia europea e negli atti emanati dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea, dal Consiglio europeo ed in generale nelle tecnocrazie sovranazionali che si arrogano poteri legislativi autoreferenziali.

Spesso gli organi di disinformazione e propaganda corporativa europea, parlano di “cessione della sovranità” o di “sovranità perduta” anziché di “concessione di autorità o poteri pubblici o competenze” confondendo ciò che attiene alla sovranità (potestas) – cioè alla legittimazione del potere (legislativo, amministrativo e giudiziario) che si realizza principalmente con l’esercizio del voto e che appartiene al Popolo – con l’esercizio (legittimo) di un’ autorità o potere pubblico o competenza (auctoritas) che compete invece allo Stato e si realizza attraverso le istituzioni (legislative, amministrative e giudiziarie) con le limitazioni previste dalla Costituzione (principio di legalità).

L’ideologia fascista difatti nega il principio della sovranità del popolo (potestas in populo, auctoritas in senato scriveva Cicerone, De Legibus 3, 28) ed afferma in vece il dogma della sovranità dello stato.

Uno tra i più autorevoli sociologi italiani non si è fatto remora di scrivere, non a torto, il libro intitolato: “Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa“, definendo come “autoritarismo emergenziale” l’usurpazione del potere esecutivo, regolamentare e di iniziativa legislativa in politica economica (e non solo monetaria) da parte delle banche centrali, fondato sulla disinformazione, sull’inganno, sulla menzogna circa le reali cause della crisi economica allo scopo, fin troppo evidente, di salvare se stesse ed il sistema autoreferente delle grandi banche universali sul modello tedesco.

LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Una riproposizione, in chiave post-moderna, del concetto giuridico del corporativismo in economia è rappresentato oggi in Italia dalle c.d autorità amministrative indipendenti, prima fra tutte, dalla Banca D’Italia. Anche queste autorità pubbliche tentano di auto-legittimarsi nell’esercizio del potere regolamentare sulla base di un uso distorto della dottrina dei poteri implici dello stato federale.

Già la denominazione è tutto un programma: autorità amministrative indipendenti. Verrebbe da chiedersi: “indipendenti da chi o da che cosa?”

L’idea scellerata è quella di replicare nei diversi settori economici (es. credito e risparmio, energia, telecomunicazioni, trasporti, lavori pubblici, mercati, assicurazioni, ecc.), ma non solo (si pensi al diritto alla riservatezza o al diritto di sciopero, alla concorrenza, alla corruzione), la tendenza espansiva dei poteri in atto per la corporazione del credito e della raccolta del risparmio, cioè della banca centrale.

L’obiettivo sarebbe quello di consolidare in capo a queste nuove corporazioni un potere regolamentare erga omnes (un autogoverno del settore economico o dei diritti e delle tutele) ovviamente giustificato e condito con la solita retorica propagandistica in ordine o alla “tutela del risparmio” o al “buon funzionamento del mercato” o alla “tutela del consumatore” o alla “tutela della concorrenza” o alla “tutela e salvaguardia dei beni pubblici”.

In realtà non si fà altro che riproporre la ricetta del corporativismo (o fascismo) e cioè l’auto-legittimazione del potere legislativo in capo a nominati (e non eletti) allo scopo di auto-tutelarsi ed agevolare gli interessi corporativi del settore a spese della collettività.

Secondo alcuni ciò non dovrebbe essere possibile [6] in quanto la Corte costituzionale (sentenza 300/2003) ha rigettato una lettura estensiva del potere di vigilanza di un’autorità pubblica, sino a ricomprendere il potere regolamentare.

BCE, COMMISSIONE EUROPEA E CONSIGLIO EUROPEO

La questione del corporativismo giuridico nelle istituzioni europee, Banca Centrale Europea, Commissione europea e Consiglio europeo, è ben riassunto (nei suoi effetti concreti e tangibili in spregio della sovranità popolare) nel testo della interpellanza n. 09.3256 del 20 marzo 2009, al Consiglio federale svizzero e relativa risposta del 3 marzo 2010. [7] [8]

Alcuni giuristi hanno descritto molto chiaramente il meccanismo con cui le térmiti ed i tarli del pseudo-diritto corporativo travestito da diritto sovranazionale od internazionale infestano le costituzioni liberali e democratiche degli Stati sovrani. [9] [10]

BUROCRAZIA, TECNOCRAZIA, CORPORATIVISMO E TOTALITARISMO

La premessa della tecnocrazia è la trasformazione del Popolo in massa. La conseguenza della tecnocrazia è il totalitarismo, cioè l’assorbimento totale e finale della società da parte di uno Stato. Elemento essenziale di questa trasformazione è l’autoreferenza dello Stato, che non trova più legittimazione nel Popolo ma in se stesso e quindi nella élite dominante. [11]

AUCTORITAS (IMPERIUM) ET POTESTAS

Il concetto di Sovranità (potestas) che sembrava fissato in forma definitiva dalla Rivoluzione francese del 1789, con l’avvento degli organismi sovranazionali, ed in particolare dell’Unione europea (UE), viene fatto nuovamente oggetto di una totale revisione nonostante le recenti esperienze nefaste dei fascismi e totalitarismi del XX secolo.

Il concetto di Sovranità non è presente nel pensiero greco. Alla domanda a chi appartiene il potere nella Grecia antica viene risposto che il potere appartiene naturalmente a chi è più idoneo. Per Trasimaco il più idoneo è il più forte, per Socrate il più idoneo è il più sapiente.[12] Aristotele trasse la conclusione e giunse ad affermare che il potere secondo natura appartiene alle leggi fondate sulla ragione e che i magistrati hanno soltanto la facoltà di adeguarle alla varietà del reale. L’identità tra governanti e sapienti deveva portare al governo dei filosofi.

I Romani erano troppo realisti per un governo dei filosofi e troppo dinamici per proclamare il dominio statico delle leggi secondo natura, sicché introdussero il concetto della collettività. Si giunse così alla definizione di Cicerone per cui la Sovranità spetta al popolo mentre l’autorità al senato.[13] Lo stesso Ottaviano Augusto col principato, dopo la restaurazione della legalità, afferma di non aver mai prevalso per potestas, ma di essere stato superiore a tutti in auctoritas.[14]

L’impero romano tramandò per secoli con la Lex regia il principio giuridico esposto da Cicerone, anche se già all’inizio del III secolo, al tempo di Ulpiano[14bis], non aveva più alcun riscontro reale, ma solo un valore ideologico-legittimante senza efficacia pratica. Era un espediente utile per rafforzare l’autocrazia dell’imperatore.

Nel medioevo dopo la caduta dell’impero romano, nella grande rissa che si scatenò in Europa, tutti pretesero di possedere ed esercitare legalmente l’autorità. Nel V secolo, Papa Gelasio I ridefinì il dualismo nel medioevo cristiano ponendo l’auctoritas in capo al pontefice e la potestas in capo all’imperatore.[15]

Nel VI secolo l’imperatore Giustiniano afferma con la costituzione Deo auctore di avere ricevuto (derivazione diretta) il potere imperiale da Dio.[15bis]

Nel 1075, Papa Gregorio VII negava con il Dictatus papae il primato del regnante sul pontefice e si iniziava così fra le due autorità la lotta per ottenere la plenitudo potestatis ossia la supremitas.

Se la Chiesa vantava la propria supremitas sullo Stato [16], all’autorità dell’impero si sottraevano i re proclamandosi imperator in regno suo, mentre i signori feudali si facevano re nei propri castelli.

Nel XII secolo Federico Barbarossa preferì, per le proprie tendenze autocratiche, non utilizzare il precetto della Rex regia, ritenendo per la legittimazione del suo regno che il diritto divino, quello ereditario ed il consenso dei principi tedeschi fossero sufficienti a sostenere l’origine e la trasmissione del potere imperiale. Nella mentalità del Barbarossa la legittimazione del potere discendente direttamente da Dio escluse la possibilità dell’investitura (mediazione) popolare.[17]

Nel XIII secolo, Federico II (stupor mundis) muta radicalmente la situazione ed il richiamo esplicito alla Rex regia era posto in funzione dell’assolutismo contro le pretese della curia romana. L’intento era quello di porre radicalmente – nel senso che secondo Federico II la cessione della potestats da parte del popolo romano all’imperatore è definitiva ed irreversibile – l’autorità imperiale quale unica fonte di legittimazione dell’ordinamento giuridico.[17bis] Azzone nega che la potestas sia stata trasferita al principe in via definitiva.[18]

I sostenitori del papa videro inizialmente nella origine umana della legittimazione imperiale una prova dell’inferiorità dell’autorità imperiale rispetto a quella della Chiesa.[18bis] Ma ben presto i canonisti si accorsero che l’inferiorità si trasformava in indipendenza e si giunse ad accentrare nella Chiesa ogni potere di investitura.[19], [20], [21]

Il processo di accentramento del potere nella Chiesa giunse alla sua massima espressione ed al contempo alla sua definitiva sconfitta con Bonifacio VIII. “Io sono Cesare, Io imperatore” egli affermava.

Marsilio da Padova giunse alla prima teorizzazione dello Stato moderno elaborando il concetto della sovranità del popolo.

Nel XIV e XV secolo, il principio della Sovranità del popolo contenuto nella Lex regia divenne quindi per i sostenitori dell’impero il fondamento a favore dell’autonomia originaria dello Stato rispetto alla Chiesa.[22] Il polemista germanico Ludovico il Bavaro dichiarava nel 1338: Declaramus quod dignitas et potestas est immediate a Deo solo. Mentre i legisti italiani difendevano nell’imperatore l’ultimo residuo della tradizione romana e del suo diritto come potenza della ratio, i polemisti germanici volevano salvare l’imperatore piuttosto che il diritto naturale che esso rappresentava.

Nella pratica, col sistema dei principi elettori dell’imperatore, l’azione politica germanica giunse a sottrarre al popolo romano anche l’esercizio formale della potestas. I ghibellini germanici tuttavia non riuscirono ad opporre alla teocrazia papale una teocrazia imperiale e laica.

Nella contesa per ottenere la supremitas si vennero a definire anche i caratteri della Sovranità. Prima che Lorenzo Valla dimostrasse il falso storico della “donazione di Costantino”, i ghibellini con Dante Alighieri, nello sforzo di dimostrarne l’illegittimità della donazione, erano riusciti a sancire il carattere inalienabile della Sovranità.[23]

Nel XVII secolo l’assolutismo proclamò la Sovranità del capo dello Stato veramente suprema, ossia sciolta dalle leggi. L’ideologismo monarchico con Giacomo I d’Inghilterra proclamava: “Un vero re può conformarsi alla legge, ma nulla ve lo obbliga.”

Nel XVIII secolo Jean-Jacques Rousseau ritrasferì nel popolo la Sovranità che i re attribuivano a se stessi. Questa sovranità del popolo fu dichiarata una, inalienabile, imprescrittibile.

CONCLUSIONI

Oggi, come allora, l’essenza (giuridica) dello Stato corporativo (o fascista) consiste nel porre il potere legislativo al di fuori della portata dei rappresentanti del Popolo legittimamente eletti (e non nominati) a suffragio universale, per consegnarlo nelle mani di elitès minoritarie, nominate e non elette.

Il totem del corporativismo (o fascismo) europeo da idolatrare è l’euro, promosso (guarda caso) dal governo Prodi.

L’ideale di giustizia non può che essere l’utile del più forte, cioè l’utile dello Stato corporativo medesimo (Panunzio scriveva: lo Stato fascista è lo Stato forte).

Le corporazioni principali dello Stato fascista post-moderno – funzionali all’accentramento di ogni interesse e che siano in grado sorvegliare e controllare all’occorrenza ogni aspetto della vita degli individui, con privilegi tali da poter soggiogare i forti ed umiliare i deboli, come nei regimi totalitari – sono le banche centrali e le grandi banche universali. L’economia pianificata a proprio vantaggio garantisce loro prosperità indipendentemente dal ciclo economico.

Questo leviatano post-moderno (da cui tutto dipende e dove tutto finisce) che muove alla conquista degli Stati nazionali è stato partorito in Italia dal testo unico bancario (TUB) – promosso nel 1993 (guarda caso) dal governo Amato è entrato in vigore dal 1994 – ha la testa di banca centrale, le braccia e le gambe delle grandi banche universali.

Di fatto, le banche centrali attraverso l’allentamento quantitativo (c.d. QE quantitative easing), cioè mediante “operazioni di mercato aperto” con offerta illimitata di moneta, hanno usurpato le decisioni di politica economica che spettano ai Parlamenti nazionali. Attraverso queste “operazioni c.d. non convenzionali”, propinate dalla propaganda corporativa come decisioni di politica monetaria, in realtà la banca centrale provvede alla redistribuzione del reddito, a drenare cioè risorse dalle famiglie ed imprese verso il sistema bancario. Ciò si realizza attraverso il pagamento degli interessi sul debito pubblico, se non addirittura con salvataggi diretti delle banche posti a carico del debito pubblico stesso, come avvenuto negli Usa o nel Regno Unito. Questo sistema fascista scellerato di preservazione del potere, fondato sull’inganno ed utilizzato sin dal 2008 allo scopo di socializzare le perdite del sistema bancario deflagrato in seguito alla crisi dei mutui subprime, è stato messo in atto proprio per impedirne il fallimento e mantenerne intatta l’abnorme (e poco controllata) commistione di interessi economici e di potere politico tra grandi banche e governi. In breve il meccanismo della truffa è il seguente: le entrate fiscali degli Stati nazionali che derivano dalla riscossione delle imposte a carico di famiglie ed imprese sono messe al servizio del pagamento degli interessi sul debito pubblico; gli interessi sul debito pubblico sono in massima parte lucrati dal sistema bancario, senza che questo assuma alcun rischio; il sistema bancario acquista i titoli di stato con la moneta creata dal nulla dalla banca centrale, che viene messa disposizione delle banche senza condizioni di impiego, pressoché illimitatamente e gratuitamente. Questo meccanismo ovviamente non contempla l’esercizio del credito.

Il corporativismo cresce nutrendosi del lavoro altrui.

Lavoratori di tutto il mondo unitevi!

NOTE

1. Rondo Cameron – Larry Neal, Storia economica del mondo, II volume, Ed. Il Mulino, Bologna, 2002 ;

2. U.S. Constitution – Commerce Clause ;

3. Discorso di Benito Mussolini al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, 14 novembre 1933 ;

4.  Pietro Fedele, Grande Dizionario Enciclopedico – UTET

5. Francesca Pelini, Problematiche della continuità dello stato, Pisa, 2000

6. Poteri impliciti di Giuseppe Morbidelli. Notare l’uso del vocabolo “auctoritas” (autorità o potere pubblico o competenza) e non “potestas” (sovranità).

7. Parlamento svizzero, Interpellanza 09.3256 ;  Testo Depositato: A causa della competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali, sempre più frequentemente i diritti democratici del nostro Paese vengono scardinati. Spesso né il Parlamento né il popolo possono pronunciarsi a titolo preliminare su simili trattati. E tutto ciò nonostante il fatto che i trattati internazionali riducano notevolmente la capacità d’agire della Svizzera e impediscano l’applicazione del diritto interno. La conclusione di trattati internazionali indenunciabili incide profondamente e pericolosamente sui diritti del popolo svizzero, poiché determina in modo irreversibile il futuro del nostro Paese, il più delle volte senza alcuna legittimazione democratica. Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti: 1. Il Consiglio federale riconosce che la conclusione di trattati internazionali solleva problemi a livello democratico? 2. Come intende il Consiglio federale rafforzare i diritti del Parlamento e del popolo svizzero in questioni internazionali? 3. Sono già stati conclusi trattati internazionali indenunciabili? Se sì, quali? 4. Questi trattati sono davvero indenunciabili o esistono in ogni caso condizioni che consentono di disdirli?

8. L’iniziativa popolare “Per il rafforzamento dei diritti popolari in politica estera (accordi internazionali: decida il popolo!)”, depositata l’11 agosto 2009.

9. Profili problematici della cosiddetta illegittimità comunitaria di Salvatore Giacchetti.

10. Le térmiti comunitarie
ed i tarli dei trattati internazionali
di Giovanni Virga.

11. Goytisolo, apologeta del diritto naturale di Massimo Introvigne, 3 settembre 2011.

12. Confutazione di Trasimaco nelle Leggi di Platone.

13. Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit – Cicerone, De Legibus 3, 28.

14. Auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui – Ottaviano Augusto, Res Gestae.

14bis. Quod principis placuit, legis habet vigorem – Ulpiano, D. 1, 4, 1 pr.

15. Duo quippe sunt quibus regitur mundus, auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas – Gelasio I.

15bis. Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est – C. 1, 17, 1.

16. Iure regnum sacerdotio subiacebit, Onorio di Autun.

17. Considerazioni sulla ‘lex regia de imperio’ (secoli XI-XIII) – Berardo Pio, 2011.

[17bis]. De origine iuris (Melfi 1231). Nella costituzione l’imperatore ricorda il trasferimento del diritto di legiferare e del comando supremo (imperium) operato – una volta per tutte, s’intende – dai Quiriti in favore del principe mediante la Lex regia ed individua la ragione di tale translatio nella necessità di riunire nella stessa persona l’origine e la difesa della legge, in modo che alla giustizia non manchi la forza e alla forza non venga meno la guida della giustizia. (v. nota 17).

18. Dicitur enim traslata, id est concessa, non quod populus omnino a se abdicaverit eam – Azzone, Summa Codicis I, 14, 8.

18bis. L’imperatore legifera non come scelto da Dio ma come quello cui popolo hoc permissum estInrnerii Summa Codicis, I, 14, 3.

19. Potestas ab umana mente immediate provenit, licet Deo tamquam a causa remota – Marsilio da Padova.

20. Certum est reges potestatem suam accipere ab ecclesia – Tommaso Cantuariense.

21. Ecclesia romana, cuius est regna transferre et reges de sua sede deponere – El Alvario Pelagio.

22. Quis dedit populo romano potestatem eligendi imperatorem, nisi ipsum ius divinum et naturale? – Nicolò Cusano.

23. Constantinus alienare non poterat imperii dignitatem… si ergo alique dignitates per Constantinum essent alienate, scissa esset tunica inconsultis – Dante, De Monarchia, III