BANCO-STATO CORPORATIVO EUROPEO – FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ) – Domande frequenti sul banco-stato corporativo Ue

1. Che cos’e’  il corporativismo?

Nello storico suo discorso del 14 novembre 1933 al Consiglio nazionale delle Corporazioni, Benito Mussolini dichiarò: il corporativismo è l’economia disciplinata, e quindi anche controllata, perché non si può pensare a una disciplina che non abbia un controllo. Il corporativismo supera il socialismo e supera il liberismo; crea una nuova sintesi.

Non si deve credere quindi che il corporativismo sia soltanto l’insieme delle istituzioni che hanno il fine di regolare i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa è solo una parte del corporativismo.

Il corporativismo non regola solamente la questione sociale, ma è un nuovo sistema di organizzazione, di vita e di attività della collettività nazionale e dello Stato nel campo economico e politico.

Il corporativismo è un nuovo ordinamento dello Stato in cui tutte le forze politiche e tutti gli organi vengono fatti convergere verso il maggiore potenziamento e verso il massimo benessere della collettività, sulla base di un’unica sovranità: quella dello Stato (non del Popolo).

È una nuova organizzazione della nazione in cui le attività degli individui e dei gruppi sociali sono sempre subordinati ai superiori fini nazionali.

Lo Stato corporativo (o fascista) si chiama così non perché sia fondato soltanto sulle corporazioni, ma perché è uno Stato nel quale l’organizzazione, la vita e l’attività economica, sociale e politica sono fondate sul corporativismo.

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Corporativismo#Stato_corporativo ]

2. Che cos’e’  lo stato corporativo?

Negli U.s.a., il tentativo di introdurre lo Stato corporativo viene fatto risalire al National Industrial Recovery Act (N.I.R.A.) ed alla National Recovery Administration (N.R.A.), che aveva il compito di sovraintendere alla stesura delle norme di concorrenza leale. L’N.R.A. aveva sorprendenti affinità con il sistema fascista di organizzazione industriale in Italia, sebbene senza la brutalità e i metodi di stato di polizia di quest’ultimo.

L’N.R.A era sostanzialmente un sistema di pianificazione economica privata (autogoverno industriale), con supervisione governativa.

Il 27 maggio 1935 l’N.R.A. fu dichiarata incostituzionale dalla Corte suprema. Sostanzialmente, la stesura del codice sulle norme di concorrenza leale da parte della N.R.A. rappresentava una delega incostituzionale del potere legislativo in violazione della Commerce Clause.

Erra chi crede che “Stato corporativo” significhi soltanto Stato fondato sulle “Corporazioni”.

“Stato corporativo” e “Stato fascista” sono termini equivalenti, poiché, come disse Benito Mussolini: lo Stato fascista è corporativo, o non è fascista.

In Germania, lo stato corporativo e’ stato introdotto con l’emanazione della c.d. legge dei pieni poteri [ http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_dei_pieni_poteri ], che permise al Cancellire Adolf Hitler ed al suo gabinetto di promulgare leggi senza l’approvazione del Parlamento tedesco (Reichstag), concentrando di fatto nelle sue mani il potere legislativo e quello esecutivo.

In Italia, l’occasione per introdurre il corporativismo fu la “Carta del Lavoro”. Il testo fu approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927 e nonostante non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran Consiglio organo di Stato ma di partito, esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.

Lo stato corporativo (o fascista) europeo viene giuridicamente introdotto dal trattato di Lisbona, e precisamente dall’art. 352 del Trattato di Funzionamento dell’Unione europea (TFEU) che recita:

Articolo 352 (ex articolo 308 del TCE)
1. Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.
2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.
3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.
4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull’Unione europea
.”

Tale articolato ripropone con distorsione internazionalistica la dottrina sui poteri implici di origine statunitense.

L’art. 352-TFEU istituisce non solo una competenza legislativa per l’Unione europea, ma allenta anche il principio dell’attribuzione specifica limitata. Infatti, secondo il paragrafo 1, un’atto legislativo dell’Unione nel quadro delle politiche definite dai trattati deve essere possibile anche in mancanza di una competenza concreta, se l’atto legislativo dell’Unione europea è necessario per realizzare uno degli obiettivi dei trattati (art. 352, paragrafo 1, TFUE).

Nel diritto previgente, l’art. 308-TCE (ex art. 235-CEE) appariva come come una “competenza di arrotondamento dei trattati” che consentiva un “perfezionamento immanente dei trattati” nel diritto dell’Unione “al di sotto della soglia della modifica formale dei trattati“.

Le modifiche effettuate dal Trattato di Lisbona impongono una nuova valutazione della disposizione.

L’art. 352 TFUE non è più limitato alla realizzazione degli obiettivi nell’ambito del mercato comune, riferendosi piuttosto al “quadro delle politiche definite dai trattati” (art. 352, paragrafo 1, TFUE), ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune (art. 352, paragrafo 4, TFUE).

Tale disposizione serve quasi nell’intero ambito di applicazione delle fonti primarie a creare una competenza che consente un’azione legislativa a livello europeo. Questa estensione dell’ambito di applicazione, rispetto all’ex art. 308-TCE, seppure compensata in parte da dispositivi di garanzia di norme procedurali, non contempla un’approvazione da parte degli Stati membri in armonia con le rispettive norme costituzionali, e tale preventiva approvazione non rientra tra i presupposti per l’entrata in vigore di un simile atto legilsativo.

La Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht), con la nota sentenza del 30 giugno 2009 sul trattato di Lisbona, ha dichiarato l’art. 352-TFUE di dubbia costituzionalità in quanto esso rappresenta una “delega in bianco” o una “cessione di competenza sulla competenza” vietata dalle norme costituzionali, segnatamente in violazione della sovranità popolare che resta originaria, assoluta, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile e del principio di diritto costituzionale riassunto nel brocardo latino delegata potestas non potest delegari.

In pratica la disciplina novellata dell’art. 352-TFEU in senso corporativo (o fascista) rende possibile modifiche sostanziali delle basi pattizie dell’Unione europea senza che vi partecipino in modo costitutivo, oltre ai poteri esecutivi degli Stati membri, anche organi legislativi.

Oggi, come allora, l’essenza (giuridica) dello Stato corporativo consiste quindi nel porre il potere legislativo al di fuori della portata delle cariche legittimamente elette a suffragio universale, per consegnarlo nelle mani di elitès minoritarie nominate e non elette.

Il diritto corporativo si annida quindi nei regolamenti comunitari e nelle sentenze della Corte di Giustizia europea, ed in genere tutti gli atti emanati dalla Commissione europea, dalla Banca centrale europea e dal Consiglio europeo in particolare, tra cui la Decisione 2011/199/UE che istituisce l’ESM.

Esempio nostrano, ancora piu’ recente, di diritto corporativo è il decreto del ministro dell’Economia e Finanze, Mario Monti, per l’applicazione dell’Imu sugli enti non commerciali, che il Consiglio di Stato ha bocciato proprio perche’ “non e’ demandato al Ministero – scrivono i giudici di Palazzo Spada – di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali.” Infatti tale competenza è del Parlamento, cioè l’organo legislativo previsto dalla Costituzione italiana.

[Cfr. http://www.polyarchy.org/basta/documenti/mussolini.1933.html ]

[Cfr. Corte costituzionale tedesca, sentenza del 30 giugno 2009 sul trattato di Lisbona, par. 325-328, traduzione italiana ]

[Cfr. Stato corporativo e corporativismo

3. Che cosa significa elitismo?

L’elitismo è una teoria politica basata sul principio minoritario, secondo cui il potere è sempre in mano ad una minoranza.

Il punto di forza dell’élite è nell’atomizzazione della massa.

Secondo l’elitismo la massa è confusa, dispersa, incapace di organizzarsi. Su questo caos si fonda la forza dell’élite, che è invece organizzata (solitamente in lobbies, think tanks o peggio decision tanks) e in questo modo ottiene e mantiene il suo potere.

C’è dunque una critica verso la democrazia, ma non è una critica che scaturisce da un giudizio di valore, bensì una critica quasi ontologica: la democrazia, semplicemente, non può esistere, poiché il popolo non ha le capacità di autogovernarsi e nel momento in cui si organizza esso porta automaticamente un’élite a prendere il potere. Si parla di a-democraticità dell’elitismo, non di anti-democraticità.

Per forza di cose, gli elitisti criticano anche la visione del liberismo basato sulla separazione dei poteri (appunto perché il potere è invece monopolizzato), e criticano il socialismo perché ritengono che la società – ben lungi dall’essere divisa in classi – sia frammentata e atomizzata.

La visione elitista si contrappone infine radicalmente a quella del pluralismo: quest’ultimo infatti ritiene che il potere sia largamente distribuito (e non monopolizzato) tra gruppi che si equilibrano (senza quindi formare élite).

http://it.wikipedia.org/wiki/Elitismo ]

4. Che cos’e’ il banco-stato?

Mentre un tempo esistevano le banche di Stato, che subivano la buona e la cattiva sorte dello Stato al cui interno erano collacate, oggi la questione si è capovolta.

Esistono banche talmente grandi c.d. banche “troppo grandi per fallire” (too-big-to-fail – TBTF oppure SIFI oppure G-SIFI), che non sono altro che banche universali sul modello tedesco che hanno raggiunto dimensioni talmente ciclopiche da occupare con i loro conglomerati finanziari le economie di intere nazioni e continenti.

Oggi con lo stato delle banche, sono gli Stati nazionali che subiscono la buona e la cattiva sorte delle banche occupanti.

Capita molto spesso che ci siano le c.d. porte girevoli (revolving doors) tra grandi banche universali e amministrazione dello Stato per cui i medesimi soggetti occupano a turno posizioni di vertice nelle istituzioni bancarie e poi ai vertici degli Stati nazionali.

Il centro degli interessi corporativi è rappresentato dalle banche centrali.

[Cfr. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2009/speech409.pdf ]

5. Qual’e’ la differenza fra un gruppo di pensiero (think tank) e un gruppo di decisione (decision tank)?

Un gruppo di pensiero è un organismo, un istituto, una società o un gruppo, tendenzialmente indipendente dalle forze politiche (anche se non mancano think tank governativi), che si occupa di analisi delle politiche pubbliche e quindi nei settori che vanno dalla politica sociale alla strategia politica, dall’economia alle scienze e la tecnologia, dalle politiche industriali o commerciali alle Consulenze militari.

Un think tank (un ente legale) diventa un decision tank (un ente illegale) quando un gruppo di persone non si limita a discutere e proporre soluzioni ai governanti, ma in “virtù” del fatto che uomini di potere (politici e/o burocrati) fanno parte di quel gruppo, prende delle decisioni (occulte) che vengono poi tradotte nelle sedi opportune in provvedimenti di legge, regolamentari od amministrativi .

Esempi ambigui (inquietanti per alcuni) di think tank sono:

[ http://en.wikipedia.org/wiki/Bruegel_(institution) ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Bilderberg ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Trilaterale ]

Il problema dei gruppi di decisione occulti, delle persone che vi fanno parte e delle loro cariche all’interno delle pubbliche amministrazioni e dei governi, è stato sollevato da diverse personalità politiche non allineate:

Nigel Farage (MEP) [ http://www.youtube.com/watch?v=oYk1bG0OTeU ];

Mario Borghezio (MEP) [ http://www.youtube.com/watch?v=O-ItxgltrLk ];

Patricia McKenna [ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2003-1370&language=IT ] [ http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2003-1370&language=IT ]

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Think_tank ]

6. Che cos’e’ il banco-stato corporativo Ue?

Il banco-stato corporativo Ue è un regime corporativo (o fascista) rappresentato dalle seguenti istituzioni:

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_europeo ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea ]

[ http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_centrale_europea ]

Quelli sopra riportati, sono tutti organi legislativi nel loro campo d’azione. Nessun rappresentante di queste istituzioni è eletto direttamente da un corpo elettorale a suffragio universale. Tutti i componenti di queste istituzioni sono nominati, secondo meccanismi che risultano oscuri. Quasi la totalità dei componenti di questi istituzioni proviene o fa parte di un gruppo di pensiero o di decisione (occulto).

A dispetto di quanti ingenuamente credono, il Parlamento europeo, che è l’unica istituzione europea ad essere eletta direttamente dai suoi cittadini, non è l’organo legislativo dell’Unione europea.

Esso è un organo preminentemente consultivo e di controllo delle proposte di legge che vengono predisposte dalla Commissione e dal Consiglio. Di fatto, i suoi principali poteri si limitano: all’esercizio del controllo politico sull’operato della Commissione, all’esame delle proposte legislative della Commissione ed all’approvazione del bilancio annuale dell’Unione, insieme al Consiglio dell’Unione europea.

Quindi, come si può agevolmente riscontrare, nelle istituzioni dell’Unione europea di democrazia vera c’è ne ben poca!

Se esistesse un istituto come un referendum europeo, si potrebbe parlare di regime direttoriale europeo, ma siccome questo istituto in Europa non esiste, necessariamente bisogna parlare di regime corporativo (o fascista) europeo.

7. Come fa il banco-stato corporativo Ue ad opprimere le democrazie?

Attraverso l’emanazione del diritto corporativo, cioè uno pseudo-diritto travestito da diritto internazionale.

[Cfr. http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093256 ]

8. Quali rimedi legali esistono contro il banco-stato corporativo Ue e le sue pseudo-leggi?

Vi sono vari percorsi legali che possono essere adoperati, per invalidare pacificamente e legittimamente il diritto corporativo Ue, come la denuncia dei trattati internazionali istitutivi dell’unione europea e dell’euro per violazione del trattati ad opera di una delle parti come ad esempio la Grecia, per la sopravvenienza di una situazione che rende impossibile l’esecuzione come il finanziamento dei fondi salva-banche con risorse della fiscalità generale poste sulle spalle di ignari contribuenti, per il mutamento fondamentale delle circostanze che aveva condotto al trattato, quali ad esempio gli spread sui titoli di stato.

Altri rimedi si possono adoperare in sede giurisdizionale, eccependo ad esempio la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini, dettati in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, per disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana.

L’intero settore dei rapporti fra (pseudo) diritto europeo e diritto interno non è sottratto alla competenza della Corte Costituzionale italiana. La legge di esecuzione dei Trattati europei puo’ andar soggetta al sindacato della Corte, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nell’ipotesi contemplata, ormai palpabile, di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini, quali appunto i principi democratici, di legalità e la sovranità del Popolo. La Corte potrebbe essere, quindi, chiamata ad accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimosso alcuno dei limiti della sovranità statuale.

[Cfr.  http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101120858 ]

[Cfr.  http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0183s-73.html ] [ http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0170s-84.html ] [ http://www.dirittoeconomia.it/i_regolamenti_comunitari.htm ]

9. Cosa puo’ fare il singolo contro il banco-stato corporativo Ue?

[Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Bank_run ]

10. Quali interessi difende il banco-stato corporativo Ue contro famiglie, lavoratori e piccole imprese?

Esso vuole estendere o mantenere intatti i privilegi di legge accordati al sistema bancario nei corso dell’ultimo secolo, per il predominio (oligopolio) di pochi grandissimi e pericolosi attori, sul mercato del credito e della raccolta del risparmio presso il pubblico.

Attraverso il totale controllo della moneta, il banco-stato corporativo Ue si prefigge di manipolare ogni aspetto della vita quotidiana di famiglie ed imprese, finalizzato al mantenimento al potere delle èlites.

Di particolare interesse sono le conclusioni a cui sono giunti gli studiosi in ordine alla stabilità del sistema finanziario.

In pratica, gli studi matematici hanno dimostrato che gli aiuti e i privilegi (anche regolamentari) che lo Stato accorda al sistema bancario, per sostenerne redditività ed valore cartolare sulla falsa credenza di renderlo stabile, creano in verità oligopoli che non innovano le tecniche di intermediazione finanziaria, ma peggio sono lungi dal garantire la stabilità del sistema finanziario, ed anzi, a causa dell’azzardo morale questi aiuti e privilegi voluti dalla politica creano instabilità del sistema, impedendo i miglioramenti indotti dalla concorrenza.

[Cfr. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11295.pdf ]

11. Perche’ il banco-stato corporativo Ue oggi e’ vulnerabile?

Come si dice: “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”.

I briganti del XXI secolo (le grandi banche universali), dediti alle scorribande sui mercati di ogni angolo del globo ed alla finanza selvaggia e predatoria della cartolarizzazione dei mutui sub-prime, hanno creato – con la compiacenza dei regolatori (le banche centrali) – un sistema bancario occulto (fuori bilancio e fuori controllo), per lucrare oltre ogni limite della decenza umana, con leve finanziarie assurde, sulle spalle dell’economia reale (lavoratori e piccole imprese), credendo erroneamente di avere scaricato tutti i rischi di insolvenza (rischi di credito, di liquidità e di controparte) su ignari risparmiatori e blasonati creduloni investitori istituzionali.

Non è andata così. Il rischio fatto uscire con cura e sapiente tecnica dalla porta è rientrato improvvisamente ed inaspettatamente dalla finestra, ed i briganti, al posto del vil denaro di depositanti ed obbligazionisti, si sono ritrovati tra le mani montagne e montagne di carta straccia, creando incolmabili voragini nei loro bilanci.

Il denaro, quello vero, le grandi banche universali lo hanno delapidato ormai da un lustro, e per ristorare l’ammanco devono attingere alla fiscalità generale per parecchi anni, forse decenni, esponendo i loro “uomini migliori” alla bisogna. Da qui l’inizio della loro fine.

[Cfr. http://crisi-subprime.blogspot.it/2009/05/allorigine-della-crisi.html ]

12. Perchè dobbiamo distruggere il banco-stato corporativo Ue?

Il banco-stato corporativo Ue si prefigge di mantenere in vita, ad ogni costo, enormi conglomerati finanziari decotti che pur non essendo piu’ in grado di finanziare l’economia reale, rappresentano enormi centri di potere economico-finanziario e politico, in mano a pochi privilegiati (le élites).

L’unico modo che il banco-stato corporativo Ue ha per mantenere in vita questi conglomerati finanziari, e’ quello di gettare nella miseria un’intera generazione di cittadini, con alta disoccupazione (cioè bassi i salari) e difficoltà di credito alle imprese per gli investimenti.

Con imposte equivalenti a ciò che fu in Italia la tassa sul macinato, oggi l’I.M.U., si riduce la propensione al consumo delle famiglie. Con la regolazione stringente del credito alle imprese da parte del sistema bancario (Basilea 3) si riduce la propensione agli investimenti delle imprese.

La disoccupazione serve a mantenere alta l’offerta di lavoro e quindi bassi i salari. La politica economica di riduzione dei consumi perseguita dalla tecnocrazia, previene il sorgere di focolai di inflazione, che diversamente sarebbero inevitabili, a causa delle inondazioni di liquidità effettuate dalla banche centrali nel sistema bancario, per impedirne l’insolvenza, e sostenerne redditività e valore cartolare.

In questo immenso mare di liquidità, attualmente inerte, anche un lieve aumento dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese produrrebbe fiammate di inflazione, e costringerebbe le banche centrali, da principio, ad aumentare i tassi di interesse, e poi ancora se ciò non fosse sufficiente, a drenare liquidità dal sistema finanziario, con le operazioni c.d. di mercato aperto.

Delle due l’una: o alta disoccupazione e bassi salari o la scomparsa dei conglomerati finanziari.

Le élites, ovviamente, hanno già deciso che la scomparsa dei conglomerati finanziari non giova all’utile del più forte.

[Per l’eccezione che conferma la regola cfr. http://www.dallasfed.org/assets/documents/fed/annual/2011/ar11.pdf ]

SCELTE OBBLIGATE PER L’EUROPA

BANCO-STATO CORPORATIVO EUROPEO, MA QUANTO MI COSTI ?

Non e’ del tutto chiaro chi debba ancora pagare per la redistribuzione della ricchezza necessaria per il salvataggio dei potentati economici-finanziari ora in crisi: le grandi banche universali.

In Italia, fino ad ora hanno pagato solo lavoratori e pensionati. Recentissimo il decreto legge 87/2012 (cfr. artt. 5 e 10) del governo Monti, ad personam giuridica, che imputa a tagli lineari dei ministeri, o al debito pubblico, gli € 3,9 miliardi (o se preferite 7.551 miliardi delle vecchie Lire) necessari per il salvataggio [1] della banca Monte dei Paschi di Siena.

LE PERDITE DELLE BANCHE

Negli anni 2008-2010 le grandi banche universali di stati nazionali, tra cui Irlanda, Portogallo, Grecia e Spagna, hanno accusato fortissime perdite economiche, per avere assunto rischi eccessivi nella smania di lucro della finanza selvaggia dedita alla cartolarizzazione dei mutui.

I SALVATAGGI

Per tutelare correntisti ed obbligazionisti, ma soprattutto per mantenere intatto il potere politico-economico nelle mani di pochi privilegiati – dal fallimento di queste grandi banche dedite all’economia predatoria ed alla finanza selvaggia – gli stessi stati nazionali sono intervenuti massicciamente in loro aiuto socializzando le perdite, con oneri posti a carico del bilancio pubblico[2] ossia della fiscalità generale.

IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

I colossali interventi finanziari di salvataggio hanno minato la sostenibilità dei bilanci degli stati nel lungo termine, trasferendo il rischio di insolvenza dai bilanci privati delle banche ai bilanci pubblici nazionali e quindi al debito sovrano.[3] Per paesi come Irlanda, Portogallo, Grecia – dopo l’esplosione del debito per il salvataggio delle loro grandi banche – si è reso impossibile rifinanziarsi sui mercati collocando titoli di stato. Per evitare che uscissero dall’area euro, gli altri paesi europei hanno dovuto onorare i loro impegni: sono nati i fondi salva-banche, che la propaganda ha subito ridenominato fondi salva-euro o fondi salva-stati.

LO SPREAD

Altri paesi come la Spagna post-fallimento Bankia, e l’Italia hanno sperimentato tassi di interesse sui titoli di stato vigenti prima dell’introduzione dell’euro, aggravando ulteriormente, specie per l’Italia, le gia’ precarie condizioni di equilibrio delle finanze pubbliche. La Francia post-fallimento Dexia, ha perso la tripla A. Il differenziale di rendimento tra i vari titoli di stato con il titolo di stato tedesco (Bund a 10 anni), il famigerato spread e’ divenuto l’emblema e la misura delle difficoltà degli stati a mantenere saldi gli impegni internazionali presi, conseguenti al salvataggio delle banche.[4]

LE MANOVRE FINANZIARIE

Nel tentativo di ristabilire gli equilibri delle finanze pubbliche, e fare rientrare lo spread, i governi europei hanno richiesto sacrifici immani ai cittadini con mastodontiche manovre finanziarie, agendo principalmente sulle pensioni e sulla fiscalità generale. Intere economie, compresa l’Italia, sono state depresse e depauperate della ricchezza, con il solo risultato di condurre le lancette degli orologi al punto di partenza.

IL RITORNO AL PUNTO DI PARTENZA

Questi circoli viziosi di politiche trasimachee da stato corporativo non hanno risolto i problemi, anzi li hanno aggravati oltremodo:

  • le banche restano insolventi,
  • i bilanci pubblici sono fuori controllo,
  • le economie sono asfittiche,
  • le popolazioni sono depresse ed impoverite.

La scelta di onorare e garantire i debiti di poche decine di grandi banche private europee con migliaia di miliardi di euro di risorse pubbliche, poste a carico di famiglie ed imprese con la fiscalita’ generale per i decenni a venire, resterà nei libri di storia come onta indelebile di vilta’ per quei capi di stato, governi, burocrati e partiti politici che si sono prestati all’indegno scippo dei privati risparmi!

LA RESA DEI CONTI

A questo punto, sempre che si voglia evitare il peggio, si pongono delle scelte obbligate, delle due l’una:

1. o si lasciano fallire le banche insolventi, ristabilendo il sano principio del capitalismo per cui chi sbaglia paga, con risorse proprie;

2. o si nazionalizzano le banche trasformandole da private a pubbliche, ristabilendo l’assistenzialismo con risorse altrui, prelevate in modo palese con la fiscalità generale, o in modo occulto con l’inflazione, svilendo cioe’ il potere di acquisto della moneta con quelle medesime operazioni non convenzionali (c.d. quantitative easing) delle banche centrali. [5]

La via di mezzo, quella del banco-stato corporativo europeo che usa i fondi internazionali (FMI, EFSF, ESM), da finanziare con € 3.000 miliardi di risorse pubbliche che ancora servono per mantenere privati ed in vita i grandi conglomerati finanziari europei ormai decotti, scippandole dai risparmi alle famiglie, dal credito per gli investimenti alle imprese, dal reddito da lavoro e pensioni alle giovani generazioni, non sembra piu’ essere politicamente desiderabile, causa azzardo morale ad essa intrinseco.

UN SISTEMA ECONOMICO INGIUSTO

Certo è che non si potrà continuare ad avere in futuro un sistema economico imperniato su attori del mercato privilegiati, le banche, i cui utili distribuiti nei periodi di vacche grasse restano privati, mentre le perdite sono socializzate nei periodi di vacche magre!

NOTE

1. cfr. La Repubblica, Economia & Finanza, del 2 luglio 2012

2. Secondo un documento del 26 maggio 2009, preparato dalla Commissione europea, dalla Bce e dagli Stati membri, i Governi europei hanno gia’ approvato € 3.611,5 miliardi di sovvenzioni per supportare il sistema bancario. Una cifra superiore ai PIL della Germania e dell’Italia messi insieme. (Cfr. Meera Louis, Bruxelles, 12/06/2009, Bloomberg.com ). Ecco l’elenco dei principali interventi, in miliardi di euro, che comprendono: ricapitalizzazioni delle banche, rilascio di garanzie, acquisto di attivita’ ed interventi di liquidita’ dei governi europei. United Kingdom 781.2 / Denmark 593.9 /Germany 554.2 / Ireland 384.5 / France 350.1 / Belgium 264.5 / Netherlands 246.1 / Austria 165 / Sweden 142 / Spain 130 /

3. In Italia, il Documento di economia e finanza (DEF) del 18 aprile 2012, spiega che i prestiti bilaterali alla Grecia e le garanzie fornite all’EFSF hanno fatto aumentare il debito pubblico italiano di 3,9 miliardi nel 2010 e di 6,2 nel 2011. Le garanzie all’EFSF per sostenere Grecia, Irlanda e Portogallo aumenteranno il debito di altri 29,5 miliardi nel 2012 e di 5,2 miliardi nel 2013. In totale fanno quasi 45 miliardi di euro. La partecipazione dell’Italia al capitale ESM vale circa 5,6 miliardi sia nel 2012 sia nel 2013, più altri 2,8 miliardi nel 2014 (cfr. Reuters Italia, 26-06-2012). Ricapitolando, grazie ai vili accordi internazionali presi dai governi Berlusconi e Monti, il debito pubblico italiano e’ aumentato – e aumentera’ – nel periodo 2010-2014 di 58, 80 miliardi di euro per gli aiuti alle banche europee, come segue:

  • nel 2010 di 3,9 miliardi di euro;
  • nel 2011 di 6,2 miliardi di euro;
  • nel 2012 di 35,1 miliardi di euro;
  • nel 2013 di 10,8 miliardi di euro;
  • nel 2014 di 2,8 miliardi di euro.

4. La partecipazione alla costituzione, ad opera del governo Berlusconi, del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF) ha comportato per l’Italia un impegno di bilancio pubblico pari al 17.8598% delle risorse complessive deliberate di 440 miliardi di euro, ossia un impegno per le finanze pubbliche pari a circa 79 miliardi di euro, che in successivo intervento sono state incrementate a 139 miliardi di euro circa. Queste immani risorse sono state garantite al Fondo europeo principalmente dalle manovre del governo Monti (circa 164 miliardi di euro di maggiori entrate e minori spese dal 2012 al 2023 del solo decreto c.d. salva-Italia) che hanno inciso su pensioni, aumenti delle accise sui carburanti, iva, bolli, introduzione dell’Imu sulla prima casa, raddoppio della imposta comunale sugli immobili rispetto all’Ici, solo per citare le misure più note.

5. La Banca Centrale Europea (BCE) allenta i requisiti dei titoli che devono essere consegnati dalle banche in garanzia per ottenere prestiti dall’istituto centrale. Adesso sono ammessi anche i titoli tossici provenienti dalla cartolarizzazione dei leasing auto, prestiti al consumo e mutui commerciali. E’ chiaro a tutti ormai che le risorse destinate a sostenere la liquidita’ dei mercati interbancari, o per calmierare l’innalzamento dei tassi di interesse nel mercato secondario del debito pubblico, sono in realta’ sostegni occulti alla redditivita’ ed al valore cartolare delle grandi banche zombi europee. I c.d. firewalls del FMI – o lo scudo anti-spread che propone Monti – hanno le medesime finalita’ che persegue la banca centrale Usa (FED) dopo il fallimento di Lehman Brothers, ossia quelle di sostenere redditivita’ e valore cartolare delle grandi banche universali per evitare che debbano dichiarare pubblicamente il loro fallimento. Ovviamente queste non sono decisioni di politica monetaria bensì di politica economica che implicano l’utilizzo della tassazione, ma in questo caso senza rappresentanza (taxation without representation).

FIX-THE-BUG IN CAPM TO AVOID CASTLES IN THE AIR

FIX-THE-BUG IN CAPM TO AVOID CASTLES IN THE AIR

If Capital Asset Pricing Model (CAPM) will allow you to determine the required rate of return for any assets in a dynamic enviroment where the future is uncertain (risky), I am very impressed by the fact that renowned researchers, as Eugene Fama and Kenneth French, criticize CAPM with their Three-Factor Model continuing to admit the definition of a Risk-Free Rate of return (RFR) different from zero.

De facto, Risk-Free Rate of return’s definition is ontologically incorrect. It is a fiction that does not exist in the real world, so it is not credible to build a castle on the ground from a corner stone which does not exist in nature. However, if you have a good imagination, you can use RFR to build a castles in the air. Many people have done in past years, only to wake up recently.

Some right-thinking economists call these castles in the air: “speculative bubbles“, others prone to conspiracy theories, or, who think evil – committing sin but sometimes guessing – call them: “market manipulations“.  John Kenneth Galbrait  did a summa and he called them: “innocent frauds“.  In an attempt to check when the castles begin to fly in the air, somebody invented behavioral finance to undertand when lies become too-big-to-believe.

Errare umanum est, perseverare autem diabolicum. Please, go back to Martin de Azpilcueta, and his concept about time-value-of-money, to start debugging process involving definition of risk-free rate of return. On main street, please remember also to enrich Dr. Navarrus’ concept with the money functions conferred by Knut Wicksell.(DA/AD)

While you’re there to think how to deal the question, to make a more realistic pricing model, do not forget to fix-the-bug of another convention, in mathematical finance, which raises the interest rate as an independent variable by capital,  because in the real world – that place you know where life is a game with the only rule is that it is not a game –  the interest rate is a variable that depends on capital!

(c)2012 by Massimo Bugelli, CA

BASILEA 3, CICLO ECONOMICO E SACRA BIBBIA

BASILEA 3, CICLO ECONOMICO E SACRA BIBBIA

Una prima rudimentale esposizione di ciclo economico [1] di 7 anni, la si trova nella Sacra Bibbia, Vecchio Testamento, Genesi 41, 2-7 [2].

E’ interessante notare come l’aggiornatissima regolamentazione di Basilea 3, sui requisiti di capitale delle banche, preveda solo ora regole anti-cicliche, quelle dei cuscinetti di capitale (capital buffer) [3], dalla funzione del tutto simile alle regole anti-cicliche che Giuseppe suggeri’ al faraone migliaia di anni or sono, nella Genesi 41, 34-36 [4] per ridurre la pro-ciclicita’ nei cicli economici.[5]

NOTE

1. Cfr. definizione di ciclo economico

2. Cfr. Sacra Bibbia, Ed. CEI, Genesi 41, 2-7 – “Ed ecco salirono dal Nilo sette vacche, belle di aspetto e grasse e si misero a pascolare tra i giunchi. Ed ecco, dopo quelle, sette altre vacche salirono dal Nilo, brutte di aspetto e magre, e si fermarono accanto alle prime vacche sulla riva del Nilo. Ma le vacche brutte di aspetto e magre divorarono le sette vacche belle di aspetto e grasse. E il faraone si svegliò. Poi si addormentò e sognò una seconda volta: ecco sette spighe spuntavano da un unico stelo, grosse e belle. Ma ecco sette spighe vuote e arse dal vento d’oriente spuntavano dopo quelle. Le spighe vuote inghiottirono le sette spighe grosse e piene.

3. Accordo di Basilea III, sui nuovi requisiti di capitale delle banche, cfr. Il Sole 24Ore, 12.9.2010

4. Cfr. Sacra Bibbia, Ed. CEI, Genesi 41, 34-36 – Il faraone inoltre proceda ad istituire funzionari sul paese, per prelevare un quinto sui prodotti del paese d’Egitto durante i sette anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l’autorità del faraone e lo terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno al paese di riserva per i sette anni di carestia che verranno nel paese d’Egitto; così il paese non sarà distrutto dalla carestia”.

5. Cfr. definizione di prociclicita’

MERCATI E STRUMENTI FINANZIARI

1. ORIGINI STORICHE DELLA BORSA

Secondo alcuni la denominazione di “Borsa” – e la prima embrionale attivita’ di questi pubblici mercati – deriva dal nome di un’antica famiglia di banchieri fiamminghi, precisamente la famiglia di Bruges: Van der Borse, o der Burse, che aveva un palazzo, oggi ancora esistente, con tre borse scolpite sul frontale del suo portone, di fronte al quale si radunavano nel XVI sec. gli attori del mercato: mercanti, mediatori, banchieri ed orafi per condurre i loro affari.

Altri sostengono che lo stabile dei Van der Borse fosse in piu’ lontana origine un albergo, che alloggiasse mercanti e produttori stranieri di passaggio per intrecciare rapporti e relazioni commerciali.

Altri ancora fanno risalire l’origine delle Borse fino al “Collegio Mercatorum” del V sec. a.c. in relazione ad alcuni banchi di cambisti situati al lato nord del Foro romano o a frequestatissime riunioni mercantili nel Tempio di Delfo.

E’ un fatto innegabile che oggi piu’ un paese e’ prospero, civile e progredito, e piu’ le sue Borse Valori sono grandi, attive, movimentate e frequentate da un vasto pubblico: piu’ un paese e’ povero ed arretrato e piu’ le sue Borse sono misere, trascurate, o non esistono nemmeno.[1]

2. I TITOLI AZIONARI

Particelle portatrici di un effettivo diritto di proprieta’ sui beni, le azioni rappresentano – proporzionalmente e giuridicamente – il valore concreto ed omogeneo di aree e fabbricati civili, industriali e commerciali, di macchinari e robot, di pozzi minerari e dighe, di cavi e rotaie, di soleggiate zolle di bonifica.

Estesissimi e complessi beni di per se immobili ed indivisibili – con lo scambio delle azioni – acquistano la piu’ duttile ed efficace possibilita’ di movimento e trasferimento, di suddivisione e di propagazione.

3. I TITOLI OBBLIGAZIONARI

A differenza delle azioni, le obbligazioni non costituiscono titoli di comproprieta’ ma di credito. L’azionista e’ un socio, l’obbligazionista e’ un creditore.

Le obbligazioni non sono la rappresentazione frazionata di un patrimonio, ma di un debito contratto degli enti emittenti a scadenza piu’ o meno lunga. Danno diritto alla remunerazione del capitale prestato – espressa da un tasso di interesse – ed al suo rimborso alla scadenza.

4. I TITOLI DERIVATI

In finanza, un derivato e’ uno strumento finanziario o titolo la cui remunerazione dipende da un bene primario o fondamentale sottostante. Ad esempio, un contratto future sull’oro e’ uno strumento finanziario derivato perche’ il valore del contratto futures dipende dal valore del bene primario, in questo caso dal valore dell’oro che sottosta’ al contratto futures.

Un derivato finanziario dipende da un altro strumento finanziario o titolo sottostante. Cosi’ ad esempio il contratto futures sui Titoli di Stato e’ uno strumento finanziario derivato perche’ il suo valore dipende dal valore di un’altro strumento finanziario sottostante quali i Titoli di Stato. I derivati finanziari sono diventati di grande polarita’ ed hanno avuto una grande crescita’ per una varieta’ di ragioni: la complessita’ dei mercati, la speculazione, la gestione del rischio e l’efficienza degli scambi.

4.1 IL FORWARD (O CONTRATTO A TERMINE)

E’ un contratto a termine, cioe’ un contratto stipulato in un certo momento la cui esecuzione, secondo i termini dell’accordo, avviene solo in un momento successivo.

I contratti forwards stipulati in borsa hanno sempre ad oggetto lo scambio di un bene con un altro. Il prezzo e’ fissato all’inizio del contratto. Il pagamento e la consegna del bene avviene obbligatoriamente in un secondo momento. Ad esempio, i contratti forwards per l’acquisto di una certa quantita’ di valuta estera nel mercato dei cambi prevedono che al momento della stipula venga fissato il prezzo che dovra’ essere pagato al momento della consegna della valuta estera.

Mentre alcuni mercati a termine sono molto sviluppati ed hanno mercati futures altamente standardizzati, un contratto forwards puo’ essere unico, come nell’accordo tra due individui di consegnare un certo bene ad una certa data futura in cambio del pagamento di un prezzo che viene gia’ stabilito alla data della stipula del contratto.

Le origini dei contratti forwards non sono chiare, qualche autore ne’ ritrova tracce nell’Impero Romano ed anche nella Grecia classica. Forti evidenze suggeriscono che gli imperatori Romani abbiano introdotto i contratti a termine per fornire le popolazioni del loro grano Egiziano. Altri trovano le origine dei contratti a termine in India.

4.2 LE OPZIONI

L’opzione e’ una scelta. Nei mercati finanziari le opzioni sono un genere di contratto finanziario di tipo molto specifico. Ogni opzione puo’ essere un’opzione di acquisto (call option) o un’opzione di vendita (put option).

  • Il possessore di un’opzione di acquisto (call) ha il diritto (facolta’) di acquistare un determinato bene (sottostante) ad un prezzo specificato, e questo diritto termina ad una certa data.
  • Il possessore di un’opzione di vendita (put) ha il diritto di vendere il bene sottostante ad uno specifico prezzo, e questo diritto termina ad una certa data.

Per acquistare questi diritti, i possessori delle opzioni li comprano da intermediari pagando il prezzo, o premio, al venditore. Le opzioni sono emesse solo per comprare o vendere un bene sottostante, quindi per ogni possessore di un’opzione, c’e’ un venditore. Il venditore di un’opzione e’ anche definito sottoscrittore dell’opzione (option writer). Il venditore di un’opzione riceve dall’acquirente dell’opzione un pagamento. In cambio del pagamento ricevuto, il venditore dell’opzione conferisce all’acquirente dei diritti da esercitare entro una certa data. Con le opzioni call e put e con compratori e venditori sono possibili quattro posizioni di base.

Da notare che al possessore di un’opzione competono tutti i diritti (facolta’), mentre al venditore dell’opzione competono solo obbligazioni, in quanto assunte in cambio del pagamento di un premio.

Le opzioni possono avere come sottostante un bene fisico, ad esempio l’oro (option on a physical), oppure un contratto futures dell’oro (futures option). Analogamente nel mercato azionario le opzioni possono avere come sottostante l’indice azionario (option on a physical) oppure un contratto futures sull’indice azionario (future option).

4.3 IL FUTURE (O CONTRATTO A TERMINE STANDARDIZZATO)

Il contratto future e’ un tipo di contratto a termine con clausole altamente standardizzate e definite con grande attenzione. Come nei contratti forwards, un contratto future obbliga allo scambio di un determinato bene contro denaro ad una certa data futura, con il pagamento del bene che avviene ad una certa data futura.

  • L’ acquirente di un contratto future si obbliga a ricevere la consegna del bene ed a pagare per esso, mentre
  • il venditore di un contratto future promette di consegnare il bene ed accettare il pagamento.

Il prezzo del bene e’ determinato al momento della stipula del contratto.

E’ importante capire come i contratti futures differiscono dai contratti forwards:

  • i futures sono sempre trattati in mercati organizzati;
  • i futures sono altamente standardizzati, con la previsione della specifica quantita’ di un bene, della data di consegna ed di un predeterminato meccanismo di consegna;
  • l’esecuzione del contratto futures e’ sempre garantita da un organismo di compensazione (clearinghouse);
  • agli operatori in futures e’ sempre richiesta la costituzione di un margine (deposito in buona fede) per operare;
  • i mercati dei futures sono regolati da enti governativi, mentre i mercati dei contratti forwards in genere non hanno regolamentazione.

I mercati organizzati dei futures hanno avuto inizio a Chicago con l’apertura del “Chicago Board of Trade” nel 1848. Sino dal 1860, la struttura base dei contratti futures fu adottata da numerose altre borse negli Stati Uniti ed altrove.

4.4 LO SWAP

Lo swap e’ un contratto stipulato tra due o piu’ parti con lo scopo di scambiarsi una serie di flussi di cassa nell’arco di un dato periodo di tempo futuro.

Ad esempio, la parte A potrebbe accettare di pagare un tasso di interesse fisso su € 1 mln. ogni anno per cinque anni. In contropartita la parte B potrebbe accordarsi per pagare un interesse variabile su € 1 mln. ogni anno per cinque anni. Le parti che concordano uno swap sono dette “controparti“. I flussi di cassa che le controparti solitamente si scambiano attengono o al valore di strumenti di debito o al valore di valute estere. Il valore degli strumenti di debito o delle valute estere a cui attengono i flussi di cassa e’ detto “valore nozionale”.

Pertanto principalmente esistono due generi di contratti swaps:

  • Interest Rate Swaps (IRS), e
  • Currency Swaps.

Mentre i mercati dei futures e delle opzioni sono regolamentati e dominati da scambi gestiti da intemediari, ed i contratti restano altamente standardizzati e sono limitati a relativamente pochi beni, in larga parte gli swaps sfuggono a queste limitazioni e vengono scambiati in mercati non regolamentati (OTC  Over-The-Counter)

Gli swaps sono confezionati su misura secondo le esigenze delle controparti e sono piu’ adatti per soddisfare le loro specifiche esigenze, specialmente in un orizzonte temporale lungo, piuttosto che gli strumenti finanziari quotati che per loro natura hanno un orizzonte temporale breve. C’e’ inoltre da non sottovalutare che siccome questi contratti non sono scambiati su mercati regolamentati, i partecipanti possono godere di un’ampia riservatezza.

Le origini degli swaps risalgono alla fine degli anni ’70, quando gli intermediari in valute svilupparono i currency swaps come tecnica per eludere i controlli della Gran Bretagna sui movimenti di valuta estera. Il primo contratto di interest rate swap (IRS) risale al 1981 in un accordo tra la IBM e la Banca Mondiale (World Bank). [2]

NOTE

1. Egisto Ginella, Trattato di Borsa, X edizione 1985, Ed. Il Sole 24Ore

2. Robert W.Kolb – Futures, Options, & Swaps – Blackwell Business, 2000

MANTENERE PRIVILEGI GRATUITI ALLE BANCHE E’ ANCORA POLITICAMENTE DESIDERABILE ?

ROMPERE IL MONOPOLIO DELLA FIDUCIA PER SCIOGLIERE LE BRIGLIA ALLO SVILUPPO DEL PAESE

E’ ancora politicamente desiderabile che lo stato supporti i profitti ed il valore cartolare (rectius: quotazione di borsa) delle banche, accordando loro privilegi gratuiti per il predominio nel mercato del credito e della raccolta del risparmio presso il pubblico? [0]

A questa domanda due studiosi dell’ Universita’ “Ca’ Foscari” di Venezia rispondono negativamente. [1]

Nelle conclusioni del loro studio dal titolo “Competizione bancaria e stabilita’ finanziaria: un’esposizione di equilibrio generale“, pongono in evidenza che i risultati teorici a cui sono pervenuti sono empiricamente rilevanti, confermando la correlazione positiva tra competizione bancaria e stabilita’ finanziaria che gia’ era emersa da numerosi studi.[2] [3] [4] [5]

Per la politica economica e finanziaria, i risultati dello studio offrono un’importante punto di vista riguardo alla questione se supportare i profitti delle banche con delle rendite (extra-profitti) – o, in un contesto dinamico, supportare il valore cartolare (quotazioni azionarie) delle banche – sia ancora un’opzione politicamente desiderabile.

Questo perche’ ancora oggi, una parte consistente della letteratura ed il dibattito politico, di fatto sostengono che la preservazione della profittabilita’ della banca, attraverso rendite (extra-profitti) che aumentino tale profittabilita’ – od il loro valore cartolare –  e’ desiderabile, per quanto cio’ possa indurre la banca ad assumere meno rischi.

Questo argomento a favore del sostegno della profittabilita’ della banca tuttavia ignora come queste rendite (extra-profitti) sono generate, o come sono utilizzate una volta che sono state garantite.

I risultati ottenuti dagli studiosi suggeriscono che il supporto alla profittabilita’ della banca (od al suo valore cartolare) con rendite (extra-profitti), che non dipendono da azioni della banca volte al miglioramento dell’efficienza, potrebbero essere ingiustificate. In particolare gli studiosi arguiscono che se le rendite (extra-profitti) maturano indipendentemente dall’impegno delle banche ad adottare “tecnologie” di intermediazione piu’ efficienti, ed in generale, ad offrire migliori servizi di intermediazione, allora le rendite (extra-profitti) sono sotto-ottimali e non garantiscono la stabilita’ del sistema bancario.

Alla luce di queste considerazioni, le pressioni competitive possono rappresentare un effettivo incentivo per le banche ad adottare “tecnologie” di intermediazione piu’ efficienti.

In un ambiente competitivo, le rendite per essere conseguite dovrebbero necessitare di investimenti in “tecnlogie” che forniscono alle banche un vantaggio competitivo nell’offrire i servizi di intermediazione, piuttosto che derivare da predominio di mercato goduto “gratuitamente”.

NOTE

0. Cfr. la norma di cui all’ art. 11, comma 2, D.Lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario T.U.B., per l’anacronostico privilegio di mercato che vieta, ai soggetti diversi dalle banche, la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Cfr. anche la norma di cui all’ art. 2483, comma 2, Codice Civile che blocca di fatto l’unica fonte diretta di finanziamento degli investimenti, da parte delle famiglie, alle piccole e medie imprese (PMI). In particolare, i titoli di debito delle piccole e medie imprese “possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale“. Tale norma crea di fatto un monopolio della fiducia a vantaggio del sistema bancario impedendo la dis-intermediazione del credito, quindi la nascita di mercati primari e secondari per tali titoli, ed in ultima analisi impedisce lo sviluppo del paese. Cosi’ l’ingannevole relazione al decreto legislativo di riforma al diritto societario: ” Importante è infine la disciplina, dettata in attuazione della lettera g), secondo comma, art. 3 della legge di delega (disciplinare condizioni e limiti per l’emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di capitale), in merito alla emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata. In proposito si è ricercato un equilibrio (evidentemente senza trovarlo) tra l’esigenza di rendere praticabile ed utile per le società a responsabilità limitata l’accesso a queste forme di finanziamento e quella di assicurare la necessaria salvaguardia degli interessi dei risparmiatori. La soluzione elaborata al riguardo dall’art. 2483, sulla base delle indicazioni della legge di delega, è stata quella di consentire la sottoscrizione di tali titoli di debito esclusivamente ad investitori particolarmente qualificati ed in grado quindi di valutare effettivamente il merito del rischio; e di imporre, nel caso in cui i titoli vengono successivamente trasferiti, come può risultare economicamente necessario al fine di procacciarsi la provvista, a carico dei sottoscrittori stessi una garanzia ex lege per la solvenza della società sostanzialmente coincidente con quella prevista in materia di cessione del credito.”

Cfr. anche le operazioni della Bce denominate L.T.R.O. – Longer-Term Refinancing Operation con cui la banca centrale europea ha elargito alle banche circa 1 miliardi di euro, per tre anni, al tasso dell’1%. E’ noto che le banche con queste risorse monetarie hanno acquistato titoli di stato, a tassi ben superiori all’1%. Esse, grazie al loro status corporativo capitanato dalla banca centrale, hanno adottato rudimentali “tecnologie” di intermediazione garantendosi cosi’ gli extra-profitti a spese delle comunita’ dei lavoratori, che sono chiamate a pagare gli interessi sul debito pubblico con la fiscalita’ generale.

Per maggiori dettagli cfr. anche il video di Victoria Grant, sulla frode del sistema bancario.

1. Bank Competition and Financial Stability: A General Equilibrium Exposition, Gianni De Nicolò e Marcella Lucchetta, IMF Working Paper WP/11/295

2. Jayaratne and Strahan (1998) hanno trovato che alla deregolamentazione delle filiali corrisponde un deciso decremento delle perdite sui mutui.

3. Barth, Caprio and Levine (2004), Beck (2006a and 2006b), and Schaeck et al. (2009). Le barriere all’entrata nel mercato bancario ed all’attivita’ bancaria sono associate negativamente a certe misure di stabilita’ della banca.

4. Cetorelli and Gambera (2001) and Cetorelli and Strahan (2006). Le banche che dominano il mercato erigono importanti barriere finanziarie all’entrata per scoraggiare l’imprenditorialita’ nel settore del credito, conducendo al declino, nel lungo termine, le prospettive di crescita di un paese.

5. Lastly, Corbae and D’Erasmo (2011) hanno presentato uno studio quantitativo dettagliato dell’industria bancaria statunitense basato su una versione dinamica calibrata del modello di Boyd e De Nicolo’ (2005), riscontrando l’evidenza di un’associazione positiva tra competizione e stabilita’ finanziaria.

LE VECCHIE TEORIE ECONOMICHE, QUELLE PRECEDENTI E LE ATTUALI SONO SCIENZA O FANTASCIENZA?

” Quando gli economisti guardano al ciclo economico sembrano piu’ simili a “santoni” che non a scienziati. Le loro teorie differiscono per ragioni che sembrano essere largamente storiche o incidentali. Sembra che ci siano pochi fatti dai quali uno possa derivare conclusioni definite.

Possiamo classificare le diverse correnti della “stregoneria” generalmente accettate come segue:
(A) la vecchia, o teorie keynesiane;
(B) la precedente, o teorie monetariste; e
(C) l’attuale, o teorie delle aspettative razionali. ”

Testo originale
Whan they look at business cycles, economists seems more like priest than scientists, Their theories differ fore reasons that seem to be largely historical or accidental. There seem to be few facts from which one can draw definite conclusions. We can classify the generally accepted branches of the church as follows:
(A) ancient, or the Keynesian theories;
(B) before, or the monetary theories; and
(C) current, or the rational expectations theories.

(Fisher Black, Financial Analyst Journal – FAJ, Nov-Dec 1981, pag.77)